Sentenza nº 172 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2017

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione13 Luglio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 172

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 9-14 settembre 2016, depositato in cancelleria il 15 settembre 2016 e iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 9-14 settembre 2016, depositato il 15 settembre 2016 e iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l) e h), della Costituzione. La disposizione impugnata stabilisce che «[l]a Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa». È inoltre stabilito che tale previsione «si applica ai cittadini nei cui confronti l’azione penale è esercitata a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge».

    1.1.– Osserva, anzitutto, il ricorrente che la disposizione impugnata – peraltro «connotata da assoluta indeterminatezza quanto ad oggetto ed ambito dei soggetti tutelati» – riconosce in modo generale il beneficio economico «sempre e comunque» a colui che commette un fatto di reato in conseguenza di una paventata aggressione. Tale generalizzata erogazione del beneficio, senza alcun limite, inciderebbe «sull’equilibrio dei rapporti sociali», configurandosi quale intervento di favore nei confronti di chi è autore di una condotta illecita commessa al di fuori della scriminante della legittima difesa e, quindi, sia stato condannato. Ciò determinerebbe – ad avviso del ricorrente – una lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la materia «ordinamento penale» (sono richiamate le sentenze n. 183 del 2006 e n. 185 del 2004).

    1.2.– La disposizione censurata si porrebbe anche in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Richiamando numerose decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 33 del 2015, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 129 del 2009, n. 50 del 2008, n. 105 del 2006, n. 313 del 2003, n. 290 del 2001, n. 218 del 1988), il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda che la materia «ordine pubblico e sicurezza» comprende il settore dell’ordinamento riferito all’«adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico». Osserva, inoltre, come tale materia sia stata intesa «in termini ampi», rientrandovi «le misure e le funzioni pubbliche preposte a tutelare i beni fondamentali e ogni altro bene che ha...

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