DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 ottobre 2008, n. 46 - Approvazione del regolamento concernente «Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita' della ricettivita' turistica))».

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2594 di data 10 ottobre 2008 con la quale la giunta provinciale ha approvato il regolamento concernente 'Modifiche del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualita' della ricettivita' turistica))',

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Inserimento dell'art. 7-bis nel decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

  1. Dopo l'art. 7 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., e' inserito il seguente:

    'Art. 7-bis (Pertinenze degli esercizi alberghieri). - 1. La distanza tra la casa madre e le pertinenze non deve superare i 200 metri, misurata secondo le modalita' stabilite all'art. 7. In caso di realizzazione di parcheggi o di garage, ove risulti impossibile il rispetto di tale misura per ragioni di carattere strutturale o urbanistico, la distanza massima puo' essere derogata dal comune in cui ha sede l'esercizio alberghiero.

  2. Nelle pertinenze e' consentita anche la prestazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ove tale servizio sia qualificabile come accessorio in quanto aggiuntivo a quello fornito nell'immobile costituente l'esercizio alberghiero.'.

    Art. 2

    Modifica dell'art. 14 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

  3. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., e' sostituito dal seguente:

    '3. L'unita' abitativa si considera dotata di bagno privato completo se la medesima e' fornita di almeno un lavandino, una vasca o una doccia ed un wc; per le unita' abitative senza bagno privato il bagno completo ad uso comune deve essere dotato dei requisiti minimi previsti dai regolamenti edilizi comunali per le stanze da bagno delle abitazioni private.'.

    Art. 3

    Modifiche dell'art. 15 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

  4. All'art. 15 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      '2. Ai fini di cui all'art. 9, comma 2, della legge provinciale le strutture accessorie comuni a due o piu' esercizi alberghieri costituiscono parametri per la relativa classifica qualora rispettino le seguenti caratteristiche:

    2. accessibilita' diretta dall'esercizio alberghiero;

    3. dotazione accessoria dimensionata alla capacita' ricettiva degli esercizi alberghieri interessati'.

    4. il comma 3 e' abrogato;

    5. dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

      '4-bis. L'allegata tabella D-bis fissa le condizioni minime per l'attribuzione ad un esercizio alberghiero della classifica 'tre stelle superior' (***S) sempre che l'esercizio medesimo:

    6. non presenti deroghe in base alla previgente legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalita' turistica familiare);

    7. sia dotato di ascensore ai piani.'.

      Art. 4

      Modifica dell'art. 18 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

  5. Il comma 4 dell'art. 18 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., e' sostituito dal seguente:

    '4. La disciplina provinciale vigente in materia di commercio non trova applicazione se nell'esercizio alberghiero si realizza la sola esposizione di prodotti senza pregiudicare la funzionalita' degli spazi comuni a disposizione dei prodotti medesimi, ovvero la vendita dei prodotti in uso nell'esercizio alberghiero sia effettuata solo agli ospiti del medesimo esercizio.'.

    Art. 5

    Modifica dell'art. 19 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg.

  6. Dopo il comma 2 dell'art. 19 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg., sono inseriti i seguenti:

    '2-bis. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge provinciale il visto di corrispondenza puo' essere rilasciato, oltre che dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, da un tecnico purche' in possesso dei seguenti requisiti:

    1. esperienza almeno triennale nella progettazione di esercizi alberghieri risultante da autocertificazione;

    2. attestazione di frequenza ad un apposito corso di approfondimento sulla normativa tecnica di progettazione alberghiera, organizzato dal servizio provinciale competente in materia di turismo ovvero dagli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri della provincia di Trento.

    2-ter. Il visto di corrispondenza rilasciato dal tecnico e' efficace quando risulta trasmesso in duplice copia di cui una al comune competente per territorio e l'altra alla struttura provinciale competente, corredato dalla relazione tecnica e dalle tavole progettuali.

    2-quater. Sui visti di corrispondenza rilasciati da un tecnico ai sensi del comma 2-bis la struttura provinciale competente in materia di turismo effettua verifiche a campione in ordine alla conformita' e regolarita' dei visti medesimi. In caso di riscontrate irregolarita' il dirigente della struttura provinciale adotta i provvedimenti conseguenti in ordine all'attribuzione del livello di classifica in conformita' ai requisiti effettivamente riscontrati. In presenza delle suddette...

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