N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 2009

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI A scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 2 luglio 2009, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti l'ordine di carcerazione con contestuale sospensione dell'esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e la successiva istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale, presentata dal difensore di fiducia di T.

A., nato il ... a ... e residente in .... v. M. G. n. ..., in relazione all'esecuzione della pena di anni due e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 605, 609-quater e 609-octies cp, inflitta con la sentenza emessa in data 24 ottobre 2007 dal G.u.p. del Tribunale per i Minorenni di Trento, confermata dalla sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione Minorenni, di data 22 maggio 2008, divenuta irrevocabile il 23 ottobre 2008;

Visti la relazione ed il progetto inviati dall' U.E.P.E. di Trento, avendo il condannato superato il ventunesimo anno di eta';

Viste le conclusioni formulate dalle parti:

il p.m., ha chiesto in via principale il rigetto allo stato della richiesta alla luce del disposto dell'art. 4-bis, legge n.

354/1975, come modificato dal d.l. n. 11/2009 convertito in legge n.

38/2009, rimettendosi in via subordinata alla valutazione dei tribunale in merito alla costituzionalita' della norma avuto riguardo alla peculiarita' dell'esecuzione minorile;

il difensore di fiducia del condannato ha chiesto l'accoglimento della richiesta con accettazione del programma elaborato dall'U.E.P.E. di Trento, formalizzando in caso negativo eccezione di incostituzionalita' del novellato art. 4-bis, legge n.

354/1975 con riferimento al principio costituzionale di recupero e risocializzazione del condannato.

Ritenuto che allo stato della normativa vigente il tribunale dovrebbe dichiarare l'inammissibilita' della richiesta o il rigetto della stessa, tenuto conto del coordinato disposto degli artt. 656, comma 9, cpp e dell' art. 4-bis, legge n. 354/1975, senza alcuna possibilita' di valutare la specifica situazione dell' imputato e la modalita' esecutiva piu' idonea a garantire il mantenimento del percorso di reinserimento sociale attuato: ne consegue pertanto l'indubbia rilevanza della verifica della legittimita' costituzionale di tali disposizioni relativamente all'esecuzione di condanne inflitte ad imputati minorenni, dal momento che e' tuttora vigente la disposizione transitoria di cui all'art. 79, legge n. 354/1975.

Ritenuto che la...

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