LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 4 - Interventi in favore delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 16 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione Molise, al fine di mantenere vivi i legami sociali e culturali con le comunita' molisane presenti in altre regioni italiane, riconosce e sostiene le associazioni di molisani, che hanno sede ed operano al di fuori del territorio regionale da almeno tre anni, e le funzioni che esse svolgono per promuovere e rinsaldare i legami con la propria terra di origine.
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Sono consentite associazioni miste composte da cittaclini molisani e di altre regioni.
Art. 2
Istituzione dell'albo regionale delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di rapporti con i molisani nel mondo l'albo regionale delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale, di seguito denominato: 'albo'.
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La domanda di iscrizione all'albo e' inoltrata alla Presidenza della Giunta regionale e deve contenere:
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copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione da cui si evinca che essa:
1) svolga attivita' a vantaggio della locale comunita' di molisani;
2) non persegua scopi di lucro o di propaganda partitica;
3) sia gestita con metodo democratico;
4) assegni le proprie cariche mediante elezione;
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relazione, a firma del legale rappresentante dell'associazione, che documenti l'attivita' svolta nel triennio precedente la domanda di iscrizione.
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Possono essere iscritte all'albo regionale le associazioni che abbiano un numero di soci non inferiore a 40.
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L'iscrizione all'albo e' disposta, previa istruttoria compiuta nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione presso l'assessorato regionale competente in materia di rapporti con i molisani nel mondo, con provvedimento dirigenziale.
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Qualora un'associazione perda uno dei requisiti indicati ai commi 2 e 3, con provvedimento dirigenziale ne e' disposta la...
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