LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 14 - Modifiche alle leggi regionali recanti disposizioni relative alla centrale regionale di acquisto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del 20 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:

'1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili degli enti del servizio sanitario regionale, la Regione costituisce la centrale regionale di acquisto.'.

  1. Al comma 5-ter dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: 'alla struttura regionale competente in materia di gare e contratti' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione'.

  2. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: 'la struttura regionale competente in materia di gare e contratti predispone, di concerto con le altre strutture regionali competenti,' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione predispone'.

  3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: 'alla Regione ed agli enti di cui all'art. 7' sono sostituite dalle seguenti: 'agli enti del servizio sanitario regionale'.

  4. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2907 e successive modifiche ed integrazioni e' abrogato.

  5. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni le parole: 'per la Regione e' e le parole: 'mentre e' facoltativa per gli enti di cui all'art. 7 i quali possono aderire, secondo le modalita' stabilite dalla centrale regionale di acquisto, a singole convenzioni mediante la emissione di ordinativi di fornitura ovvero al sistema delle convenzioni mediante provvedimento dell'organo di vertice dell'amministrazione; in tal caso, detti enti si obbligano, per il periodo di tempo indicato nel medesimo provvedimento, ad avvalersi delle convenzioni stipulate dalla centrale regionale di acquisto e contribuiscono all'analisi del fabbisogno di beni e servizi standardizzabili di cui all'art. 8, comma 3' sono soppresse.

  6. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2007 e successive modifiche ed integrazioni e' abrogato.

    Art. 2

    Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2003, n...

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