LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2009, n. 5 - Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Valle d'Aosta n. 6 del 10 febbraio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione 1 . Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica ed in attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettere a) e b), e 3, comma primo, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la presente legge detta disposizioni in materia di assenze per malattia e collocamento a riposo dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali valdostani e degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

Art. 2

Disciplina delle assenze per malattia 1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia dei loro dipendenti anche nei casi di assenza di un solo giorno. In ogni caso, il controllo e' sempre disposto qualora l'assenza sia continuativa per almeno dieci giorni.

  1. Le fasce orarie entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo da parte degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

  2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 45/1995 e per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, il contratto collettivo regionale di lavoro stabilisce l'ammontare della riduzione del trattamento economico da effettuarsi nei primi cinque giorni di assenza per malattia, quale che sia la durata del periodo di assenza.

    La riduzione non si applica nei casi di assenza per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital e alle assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per l'Amministrazione regionale e per gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1.

    Art. 3

    Esonero dal servizio 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 , il personale in servizio presso la Regione puo' chiedere...

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