Sentenze nº T-420/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 07 Ottobre 2009

Data di Resoluzione07 Ottobre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-420/05

Nella causa T-420/05,

Vischim Srl, con sede in Cesano Maderno, rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Doherty e L. Parpala, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento, per quanto attiene all-iscrizione della sostanza attiva clorotalonil, della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 91/414/CEE per includervi il clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51), una domanda di annullamento del rapporto di riesame del clorotalonil (documento SANCO/4343/2000 def. del 14 febbraio 2005), una domanda di dichiarazione di carenza e una domanda di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A. W. H. Meij, presidente, F. Dehousse e V. Vadapalas (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 25 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

  1. Direttiva 91/414/CEE

    1 Ai sensi dell-art. 4, n. 1, lett. a) della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE relativa all-immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1) «[g]li Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se le sue sostanze attive sono elencate nell-allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite».

    2 In forza dell-art. 5, n. 1, della direttiva 91/414 «in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche una sostanza attiva viene iscritta nell-allegato I per un periodo iniziale non superiore a dieci anni se si può supporre che prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino alle seguenti condizioni» riguardanti l-assenza di effetti nocivi per la salute umana e animale nonché per l-ambiente.

    3 A norma dell-art. 5, n. 4, primo e secondo trattino, della stessa direttiva l-iscrizione può essere subordinata a requisiti concernenti il «livello di purezza minima della sostanza attiva» e «la natura e il tenore massimo di talune impurità».

    4 L-art. 8, n. 2, della direttiva 91/414 prevede quanto segue:

    In deroga all-articolo 4 (...) uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l-immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell-allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima.

    In seguito all-adozione della presente direttiva la Commissione avvia un programma di lavoro ai fini dell-esame progressivo di tali sostanze attive entro il suddetto periodo. Questo programma può prevedere che gli interessati debbano presentare alla Commissione e agli Stati membri tutti i dati richiesti entro un termine in esso stabilito. Un regolamento adottato in conformità della procedura istituita dall-articolo 19 fissa tutte le disposizioni necessarie per l-attuazione del programma stesso.

    [...]

    Nel corso del periodo di dodici anni di cui al primo comma, previo esame da parte del Comitato di cui all-articolo 19 e secondo la procedura istituita dallo stesso articolo, è possibile decidere se e a quali condizioni la sostanza attiva può essere iscritta nell-allegato I o nei casi in cui i requisiti di cui all-articolo 5 non sono soddisfatti o l-informazione e i dati prescritti non sono stati presentati entro il termine prescritto, che tale sostanza attiva non venga inserita in tale allegato. Gli Stati membri devono stabilire, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni entro un termine prescritto

    .

    5 L-art. 19 della direttiva 91/414, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806 (GU L 122, pag. 1), prevede che la Commissione delle Comunità europee sia assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (in prosieguo: il «comitato»).

    6 Per quanto attiene alla sostanza attiva clorotalonil, il periodo di cui all-art. 8, n. 2, della direttiva 91/414, che doveva scadere il 26 luglio 2003, è stato prolungato inizialmente fino al 31 dicembre 2005 dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2002, n. 2076 (GU L 319, pag. 3), successivamente fino al 31 dicembre 2006 dal regolamento (CE) della Commissione 12 agosto 2005, n. 1335 (GU L 211, pag. 6) a meno che anteriormente alla data in causa venisse presa una decisione circa la sua iscrizione nell-allegato I della direttiva 91/414/CEE.

  2. Regolamento (CEE) nº 3600/92

    7 Il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d-attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all-art. 8, n. 2 della direttiva 91/414 (GU L 366, pag. 10), disciplina il procedimento di valutazione di diverse sostanze in vista della loro eventuale iscrizione nell-allegato I della direttiva 91/414. Una di tali sostanze è il clorotalonil.

    8 Ai sensi dell-art. 4, n. 1, del regolamento n. 3600/92 «il produttore che desideri garantire l-iscrizione di una delle sostanze attive (...) nell-allegato I della direttiva [91/414] ne dà comunicazione alla Commissione entro sei mesi dall-entrata in vigore del presente regolamento».

    9 In forza dell-art. 5 del regolamento n. 3600/92, la Commissione, dopo aver esaminato le notificazioni, stabilisce mediante regolamento, l-elenco delle sostanze attive adottate ai fini della valutazione, per ciascuna di tali sostanze attive designa uno Stato membro relatore e indica i nomi dei produttori notificanti nonché il termine ultimo per la presentazione allo Stato membro relatore delle pratiche di cui all-art. 6 del regolamento in parola.

    10 L-art. 6 del regolamento n. 3600/92, come integrato dal regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2266 (GU L 259, pag. 27), prevede che i notificanti trasmettano allo Stato membro relatore, individualmente o collettivamente, la sintesi della pratica e la pratica completa e precisa il contenuto di suddette pratiche.

    11 L-art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3600/92, come modificato dal regolamento della Commissione 27 giugno 1997, n. 1199 (GU L 170, pag. 19), dispone quanto segue:

    1. Per ciascuna sostanza attiva della quale è stato designato come relatore, lo Stato membro deve:

    a) esaminare le pratiche di cui all-articolo 6, paragrafi 2 e 3, nell-ordine in cui sono ricevute (-)

    b) immediatamente dopo aver esaminato una pratica, garantire che i notificanti presentino la pratica riassunta aggiornata agli altri Stati membri e alla Commissione;

    c) inviare alla Commissione (-) un rapporto sulla valutazione della stessa che comprenda una raccomandazione:

    - di iscrivere la sostanza attiva nell-allegato I della direttiva [91/414], precisando le condizioni della sua iscrizione,

    - di ritirare la sostanza attiva dal mercato,

    - (-)

    d) inserire appositamente nel rapporto un riferimento a ciascuna relazione di prove e di studi per ogni punto di cui all-allegato II della direttiva [91/414], utilizzato per la valutazione, fornendo un elenco delle suddette relazioni di prove e di studi indicando titolo, autore, data dello studio o della prova, data di pubblicazione, norme secondo cui le prove o gli studi sono stati condotti, nome del detentore e ogni domanda di protezione di dati presentata da quest-ultimo o dal notificante.

    2. Dall-inizio dell-esame di cui al paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro relatore può invitare i notificanti a presentare miglioramenti o complementi alla pratica. (-)

    12 In forza dell-art. 7, n. 3, del regolamento n. 3600/92, come modificato dal regolamento n. 1199/97:

    Dopo aver ricevuto la sintesi della pratica e il rapporto di cui al paragrafo 1, la Commissione li sottopone entrambi all-esame del comitato.

    (-)

    Prima di sottoporre pratica e rapporto al comitato, possono essere consultati esperti degli Stati membri e la Commissione può interpellare inoltre alcuni o tutti i notificanti (-) in merito al rapporto o a parti del rapporto sulla sostanza attiva pertinente

    13 A norma dell-art. 7, n. 3 bis del regolamento n. 3600/92, come inserito dal regolamento n. 1199/97:

    Dopo l-esame di cui al paragrafo 3 (-) la Commissione sottopone al comitato quanto segue:

    a) un progetto di direttiva intesa a iscrivere la sostanza attiva nell-allegato I della direttiva [91/414], eventualmente precisando le condizioni, compresa la scadenza, per tale iscrizione;

    (-)

    14 In base all-art. 7, n. 6, del regolamento n. 3600/92, come inserito dal regolamento n. 1199/97, «[l]a Commissione, qualora presenti un progetto di direttiva o di decisione conformemente al paragrafo 3 bis, oppure un progetto di decisione conformemente al paragrafo 5, trasmette contestualmente le conclusioni dell-esame effettuato dal comitato, sotto forma di un rapporto di riesame aggiornato di cui deve essere presa nota nel verbale della riunione».

    Fatti

    15 L-8 luglio 1993, la ricorrente, la Vischim Srl, una società italiana produttrice di clorotalonil, ha informato la Commissione del suo interesse ad ottenere l-iscrizione di suddetta sostanza attiva nell-allegato I della direttiva 91/414.

    16 Con regolamento (CE) 27 aprile 1994, n. 933 che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l-attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 (GU L 107, pag. 8), la Commissione ha redatto l-elenco delle sostanze attive da valutare nell-ambito della prima fase del programma di lavoro menzionato dall-art. 8, n. 2, della direttiva 91/414. Per quanto riguarda il clorotalonil, tale elenco indica sedici notificanti, tra cui la ricorrente. Il termine ultimo per sottoporre le pratiche allo Stato membro relatore è fissato dall-art. 2 di detto regolamento, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 21 settembre 1995, n. 2230 (GU L...

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