Sentenze nº T-380/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 07 Ottobre 2009

Data di Resoluzione07 Ottobre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-380/06

Nella causa T-380/06,

Vischim Srl, con sede in Cesano Maderno, rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Parpala e B. Doherty, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento dell-art. 2, secondo comma, della direttiva della Commissione 22 settembre 2006, 2006/76/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva clorotalonil (GU L 263, pag. 9),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, F. Dehousse e V. Vadapalas (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 25 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La direttiva 91/414/CEE

1 A termini dell-art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all-immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), «[g]li Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se:

(...) le sue sostanze attive sono elencate nell-allegato I e sono soddisfatte le condizioni ivi stabilite».

2 Ai sensi dell-art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, «[i]n base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche una sostanza attiva viene iscritta nell-allegato I per un periodo iniziale non superiore a dieci anni se si può supporre che prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino le (...) condizioni» specificate dappresso e relative al loro carattere innocuo per la salute umana ed animale nonché per l-ambiente.

3 In forza dell-art. 5, n. 4, primo e secondo trattino, della stessa direttiva, l-iscrizione può essere subordinata a condizioni concernenti «il livello di purezza minima della sostanza attiva» e «la natura e il tenore massimo di talune impurità».

4 L-art. 6, n. 1, della direttiva 91/414 dispone quanto segue:

L-iscrizione di una sostanza attiva nell-allegato I è decisa secondo la procedura prevista all-art. 19.

Secondo questa procedura si decidono parimenti:

- le condizioni eventualmente connesse a detta iscrizione;

- le modifiche da apportare se necessario all-allegato I;

(-)

.

5 A norma dell-art. 8, n. 2, primo comma, della direttiva 91/414, «[i]n deroga all-art. 4 (...) uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l-immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell-allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima».

6 Ai sensi dell-art. 8, n. 2, secondo comma, della stessa direttiva, la Commissione delle Comunità europee avvia un programma di lavoro ai fini dell-esame progressivo di tali sostanze attive entro il suddetto periodo di dodici anni.

7 A termini dell-art. 8, n. 2, quarto comma, della direttiva 91/414, «nel corso di [tale periodo] previo esame da parte del Comitato di cui all-articolo 19 e secondo la procedura istituita dallo stesso articolo, è possibile decidere se e a quali condizioni [una] sostanza attiva può essere iscritta nell-allegato I o nei casi in cui i requisiti di cui all-art. 5 non sono soddisfatti o le informazioni e i dati prescritti non sono stati presentati entro il termine prescritto, che tale sostanza attiva non venga inserita in tale allegato». La medesima disposizione precisa altres-

che «[g]li Stati membri devono stabilire, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni entro il termine prescritto».

8 L-art. 19 della direttiva 91/414, nel testo di cui al regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 806 (GU L 122, pag. 1), prevede che la Commissione sia assistita da un comitato di regolamentazione, vale a dire il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (in prosieguo: il «comitato»).

9 Per quanto attiene alla sostanza attiva clorotalonil, il periodo di cui all-art 8, n. 2, della direttiva 91/414, che sarebbe dovuto scadere il 26 luglio 2003, in un primo momento è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2002, n. 2076 (GU L 319, pag. 3), ed in seguito fino al 31 dicembre 2006 dal regolamento (CE) della Commissione 12 agosto 2005, n. 1335 (GU L 211, pag. 6), salvo il caso in cui fosse stata assunta una decisione in merito alla sua iscrizione nell-allegato I della direttiva prima di tale data.

Regolamento (CEE) n. 3600/92

10 Il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d-attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all-art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414 (GU L 366, pag. 10), organizza la procedura di valutazione di varie sostanze attive, tra le quali figura il clorotalonil, al fine della loro eventuale iscrizione nell-allegato I di tale direttiva.

11 A termini dell-art. 4, n. 1, del regolamento n. 3600/92, «il produttore che desideri garantire l-iscrizione di una delle sostanze attive (...) nell-allegato I del[la direttiva 91/414] ne dà comunicazione alla Commissione entro sei mesi dall-entrata in vigore del presente regolamento».

12 L-art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3600/92, nel testo di cui al regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 1997, n. 1199 (GU L 170, pag. 19), disciplina le modalità dell-esame delle pratiche presentate dai notificanti.

13 L-art. 8, n. 3, quarto comma, del regolamento n. 3600/92, come modificato, ha il seguente tenore:

Dopo l-esame (...) la Commissione presenta al comitato (...),

a) un progetto di direttiva recante iscrizione della sostanza attiva nell-allegato I della direttiva [91/414], precisandone le relative condizioni, ivi incluso il termine di validità di tale iscrizione;

(-)

.

Fatti

Iscrizione del clorotalonil nell-allegato I della direttiva 91/414

14 L-8 luglio 1993 la ricorrente, Vischim Srl, una società italiana produttrice del clorotalonil, ha comunicato alla Commissione il proprio interesse ad ottenere l-iscrizione di tale sostanza nell-allegato I della direttiva 91/414.

15 Soltanto due notificanti del clorotalonil hanno depositato il proprio fascicolo entro i termini, e cioè la società ISK Biotech Europe (alla quale si è sostituita la società Zeneca Agrochemicals nel corso della procedura di valutazione, a sua volta divenuta la società Syngenta) e la ricorrente.

16 Il 16 settembre 2005, in seguito all-esame di tali fascicoli, la Commissione ha adottato la direttiva 2005/53/CE, recante modifica della direttiva 91/414, per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51).

17 In forza dell-art. 1 della direttiva 2005/53 e del suo allegato, il clorotalonil viene iscritto al n. 102 della tabella di cui all-allegato I della direttiva 91/414. La quarta colonna di tale tabella, intitolata «Purezza», indica: «Esaclorobenzene: non più di 0,01 g/kg».

18 Dalla relazione sul riesame del clorotalonil (documento SANCO/4343/2000 def., del 14 febbraio 2005; in prosieguo: la «relazione sul riesame») risulta che il summenzionato requisito relativo al tenore di esaclorobenzene (ECB) è stato introdotto tenendo conto della specifica del clorotalonil adottata dalla FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l-alimentazione e l-agricoltura) nel febbraio 2005.

19 A norma dell-art. 3, n. 1, della direttiva 2005/53, gli Stati membri, ove necessario, erano tenuti a modificare o ritirare le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti clorotalonil entro il 31 agosto 2006, verificando, da un lato, il rispetto delle condizioni di cui all-allegato I della direttiva 91/414 e, dall-altro, se il titolare dell-autorizzazione possedesse o potesse accedere ad un fascicolo rispondente alle prescrizioni dell-allegato II della direttiva 91/414, conformemente alle condizioni dell-art. 13 della direttiva stessa.

20 La direttiva 2005/53 è entrata in vigore il 1° marzo 2006. Ai sensi del suo art. 2, primo e secondo comma, gli Stati membri avevano l-obbligo di adottare e di pubblicare entro il 31 agosto 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi ad essa ed applicarle a decorrere dal 1° settembre 2006.

21 Il 25 novembre 2005 la ricorrente ha proposto un ricorso diretto segnatamente all-annullamento della direttiva 2005/53 (causa T-420/05).

22 Nell-ambito del suddetto ricorso la ricorrente ha presentato due domande consecutive di provvedimenti provvisori, respinte con ordinanze del presidente del Tribunale 4 aprile 2006, causa T-420/05 R, Vischim/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), e 13 ottobre 2006, causa T-420/05 R II, Vischim/Commissione (Racc. pag. II-4085), quest-ultima confermata con ordinanza del presidente della Corte 3 aprile 2007, causa C-459/06 P(R), Vischim/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

Modifica dell-iscrizione nell-allegato I della direttiva 91/414

23 Nel dicembre 2005 la FAO, sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente, ha pubblicato una nuova specifica del clorotalonil che porta a 0,04 g/kg il tenore massimo di ECB.

24 La ricorrente ha comunicato alla Commissione tale nuova specifica con lettera del 16 dicembre 2005.

25 Nel marzo 2006 la Commissione ha chiesto allo Stato membro relatore di valutare distinte versioni del clorotalonil conformi alla nuova specifica della FAO, tra cui il prodotto della ricorrente.

26 Contemporaneamente, i servizi della Commissione hanno trasmesso agli Stati membri un messaggio di posta elettronica cos-

formulato:

[Lo Stato membro relatore] ha avviato la valutazione dell-equivalenza dei prodotti di origini diverse (ivi compreso quello della Vischim). Qualora si giunga alla conclusione che essi sono sicuri tanto quanto il prodotto di riferimento, la Commissione progetterà la modifica della direttiva [91/414] per...

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