N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 agosto 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, per l'impugnazione della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 509 del 10 giugno 2009, recante 'Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici', in relazione:

al suo articolo 1, comma 5, lettera a);

al suo articolo 1, comma 5, lettere b) e c);

al suo articolo 1, comma 5, lettera k);

al suo articolo 7, comma 9.

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2009, al Capo I, reca norme finalizzate a favorire l'accelerazione della realizzazione delle opere pubbliche.

In questo contesto, l'articolo 1 della legge, rubricato 'semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche', introduce, al comma 5, una serie di modifiche alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante la disciplina organica dei lavori pubblici.

Tale comma, in particolare, dispone: 'Alla legge regionale n.

14/2002 sotto apportale le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente periodo:

'Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare';

b) dopo il comma 9-bis dell'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

'9-ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 17.

9-quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis possono essere affidati con il criterio del prezzo piu' basso ove ritenuto motivatamente piu' adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9-ter.

9-quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9-bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.';

c) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, prima della parala 'con' e' inserita la seguente: 'preferibilmente';

d-i) ... Omissis ...

k) il comma 2 dell'articolo 56 e' sostituito dal seguente:

'2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 453 (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.';

l-m) ... Omissis ...'.

Il Capo II della legge regionale, reca norme in materia di accelerazione e semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale.

In quest'ambito, l'articolo 7 della legge, rubricato 'opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita' e della logistica' al comma 9, dispone:

'Ferme restando le disposizioni normali a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della regione e degli enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali'.

Le norme sopra individuate sosto illegittime per i seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'art. 4, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1. In relazione all'art. 117 secondo comma, lettere

e) e l), violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della 'tutela della concorrenza' e dell''ordinamento civile'.

I vizi in rubrica caratterizzano le disposizioni impugnate della legge regionale che intervengono nella disciplina dei lavori pubblici (art. l, comma 5, lettere a, b, c e k).

Si e' visto come l'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale sia intervenuto sull'articolo 8, comma 8, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2002, recante la disciplina organica dei lavori pubblici (in prosieguo, per brevita', 'legge regionale sui lavori pubblici').

Per effetto della Novella, la disposizione ha assunto il seguente tenore (si enfatizza il testo introdotto dalla disposizione impugnata):

'Per i lavori in minore complessita', la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono...

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