LEGGE 20 novembre 2008, n. 15 - Misure di contrasto alla criminalita' organizzata.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 54 del 24 novembre 2008) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Laboratori della legalita' I . La Regione, al fine di contribuire alla promozione civica degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado attraverso appositi finanziamenti finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalita', dell'etica pubblica e dell'educazione civica, con particolare riguardo al rispetto del decoro urbano e alla tutela del patrimonio architettonico, artistico e monumentale dei comuni. Tali laboratori possono essere realizzati anche in rete con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, associazioni, fondazioni. Gli stessi inoltre possono avvalersi delle testimonianze orali e scritte di personalita' che si siano distinte nella lotta al crimine nonche' dei documenti ufficiali che siano particolarmente significativi nell'ambito della lotta alla mafia.

  1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli istituti scolastici che ne facciano richiesta, fino a 5 migliaia di euro per l'istituzione dei laboratori di cui al comma 1.

  2. Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di rendicontare le somme percepite entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata o insufficiente rendicontazione l'istituto e' escluso dai finanziamenti per i tre anni successivi.

  3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il direttore dell'ufficio scolastico regionale, disciplina le modalita' di rendicontazione dei fondi erogati e quelle di svolgimento dei laboratori di cui al comma 1.

  4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro.

  5. Gli oneri discendenti dal comma 5, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2 gennaio 5.2, accantonamento 1001.

    Art. 2

    Conto unico per gli appalti 1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, bandi di gara prevedono, pena la nullita' del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

  6. I bandi di gara prevedono, pena la nullita' degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalita' organizzata.

  7. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui al commi 1 e 2.

    Art. 3

    Istituzione delle zone franche per la legalita' (ZFL) 1. Il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro dell'intemo, istituisce per ogni provincia una o piu' zone franche per la legalita' (ZFL), per un territorio avente una popolazione residente non inferiore a cinquantamila abitanti.

  8. In favore degli imprenditori che denunciano richieste estorsive o richieste provenienti dalla criminalita' organizzata, tendenti a modificare il normale svolgimento dell'attivita' economica, cui sia seguita una richiesta di rinvio a giudizio, la Regione provvede, per cinque periodi di imposta decorrenti dalla suddetta richiesta, al rimborso dei seguenti oneri fiscali, dovuti sulla base delle dichiarazioni presentate, e contributivi connessi all'attivita' d'impresa:

    1. imposte sui redditi;

    2. contributi previdenziali;

    3. imposta comunale sugli immobili.

  9. Per i contributi previdenziali e l'imposta comunale sugli immobili, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, e' rimborsato quanto dovuto e versato.

  10. Gli...

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