DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 ottobre 2008, n. 42 - Approvazione del «Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parita' scolastica e formativa e relativi interventi, nonche' la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».

(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 2380 di data 26 settembre 2008, con la quale la giunta provinciale ha approvato il 'Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parita' scolastica e formativa e relativi interventi, nonche' la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)',

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Questo regolamento, in attuazione degli articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata 'legge provinciale sulla scuola', disciplina:

  1. il riconoscimento della parita' scolastica e formativa;

  2. gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche paritarie e degli studenti iscritti alle stesse;

  3. gli interventi a favore delle istituzioni formative paritarie affidatarie dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

  4. gli interventi a favore delle scuole ad indirizzo pedagogico - metodologico steineriano operanti in provincia di Trento associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia, di seguito denominate 'scuole steineriane' e degli studenti iscritti alle stesse.

    1. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, di seguito denominata 'struttura provinciale competente', cura gli adempimenti previsti da questo regolamento.

    Art. 2

    Requisiti per il riconoscimento della parita' scolastica 1. La parita' scolastica e' riconosciuta alle istituzioni in possesso dei requisiti organizzativi e di qualita' previsti dall'art.

    30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni di seguito indicate:

  5. con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera a):

    1) il progetto educativo esprime l'orientamento culturale, l'eventuale ispirazione di carattere etico o religioso e l'indirizzo pedagogico - didattico dell'istituzione, e' improntato ai principi di liberta', ai diritti e doveri fondamentali della Costituzione;

    2) il progetto d'istituto e' il documento che da' attuazione al progetto educativo e che identifica l'offerta formativa, esplicitando la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa che l'istituzione adotta nell'ambito della propria autonomia. Il progetto d'istituto e' elaborato in armonia con quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, della legge provinciale sulla scuola, con le previsioni del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione e in conformita' ai piani di studio provinciali previsti dall'art. 55 della legge provinciale sulla scuola;

  6. con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera b):

    1) l'attestazione della titolarita' della gestione risulta dall'individuazione, contenuta nella richiesta di riconoscimento della parita' scolastica, del soggetto che ha la legale rappresentanza dell'istituzione;

    2) la pubblicita' del bilancio deve essere prevista nello statuto dell'istituzione, indicando in particolare le modalita' per la consultazione del medesimo da parte delle componenti della comunita' scolastica; la pubblicita' del bilancio e' realizzata comunque attraverso l'affissione all'albo dell'istituzione e il contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale competente. Il bilancio e' redatto secondo le specifiche normative alle quali e' soggetto il gestore dell'istituzione ed e' integrato da una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati in particolare i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale dell'istituzione. L'istituzione presso la quale sono attivati piu' corsi di studio di grado ed ordine diversi, dipendenti da un unico gestore, puo' redigere anche un unico bilancio; in tal caso la relazione accompagnatoria da' evidenzia dei criteri per l'indicazione dei costi promiscui. L'istituzione che gestisce, oltre i corsi di studio interessati al riconoscimento della parita' scolastica, altre attivita', deve garantire all'interno del bilancio separazione contabile tra le predette attivita';

  7. con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera f): l'istituzione e il funzionamento di organi collegiali improntati alla partecipazione democratica implica la costituzione del collegio dei docenti, con funzioni di programmazione didattica ed educativa, del consiglio di classe, con funzioni di programmazione dell'attivita' della classe e di valutazione degli studenti, nonche' di altri organi che favoriscano il coinvolgimento dei genitori e degli studenti nell'organizzazione e nella gestione del servizio educativo;

  8. con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera g): l'iscrizione degli studenti, i cui genitori, accettandone il progetto educativo, ne facciano richiesta, e' accolta secondo criteri di trasparenza, compatibilmente con le capacita' organizzative dell'istituzione;

  9. con riferimento al requisito previsto dall'art. 30, comma 4, lettera h): l'istituzione provvede all'integrazione e inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. (regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con - bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)).

    1. Ai fini del riconoscimento della parita' scolastica, l'istituzione approva, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art.

    30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dal comma 1 di questo articolo, uno statuto che definisce in particolare:

  10. gli organi dell'istituzione, le funzioni agli stessi attribuite e le disposizioni per il loro funzionamento;

  11. le modalita' di svolgimento delle elezioni degli organi collegiali;

  12. i criteri per l'iscrizione degli studenti;

  13. le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti alle attivita' di programmazione e di gestione dell'attivita' educativa;

  14. le disposizioni per la formazione del bilancio e le relative modalita' di pubblicita', nel rispetto di quanto disposto dal comma 1, lettera b), numero 2);

  15. le modalita' per la pubblicizzazione degli atti;

  16. le forme di controllo interno.

    1. La giunta provinciale stabilisce i criteri di funzionamento amministrativo e didattico ai quali devono corrispondere le istituzioni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

  17. coordinamento didattico;

  18. modalita' per l'iscrizione ed il trasferimento degli studenti;

  19. completezza dei corsi.

    Art. 3

    Richiesta di riconoscimento della parita' scolastica 1. La richiesta di riconoscimento della parita' scolastica e' presentata alla struttura provinciale competente entro il trentuno dicembre e sottoscritta dal legale rappresentante di:

  20. istituzioni non paritarie, gia' funzionanti;

  21. istituzioni che gestiscono corsi privati di istruzione non riconosciuti dall'ordinamento scolastico;

  22. istituzioni che intendono attivare, sin dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta di parita', corsi di istruzione completi o a partire dalla prima classe in vista dell'istituzione dell'intero corso.

    1. Nella richiesta di riconoscimento della parita' scolastica il legale rappresentante dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso, da parte dell'istituzione, dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 4, della legge provinciale sulla scuola, con le specificazioni indicate dall'art. 2 di questo regolamento. Il legale rappresentante inoltre assume formalmente i seguenti impegni:

  23. costituire un percorso di studio completo, se non gia' attivato;

  24. accettare in ogni momento i controlli della struttura provinciale competente disposti ai sensi dell'art. 7;

  25. comunicare alla struttura provinciale competente la data di inizio dell'attivita' scolastica, che deve essere fissata non oltre il primo settembre di ogni anno.

    1. Alla richiesta di riconoscimento della parita' scolastica sono allegati in particolare:

  26. il progetto educativo;

  27. il progetto d'istituto;

  28. lo statuto dell'istituzione;

  29. la documentazione attestante l'utilizzo di locali idonei all'attivita' svolta e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonche' di arredi e attrezzature didattiche compatibili con il tipo di ordinamento, come stabilito dall'art. 30, comma 4, lettera e), della legge provinciale sulla scuola.

    Art. 4

    Procedimento per il riconoscimento della parita' scolastica 1. Per il riconoscimento della parita' scolastica, la struttura provinciale competente verifica la richiesta di riconoscimento, la documentazione allegata ed effettua un'ispezione tecnica e una didattica presso l'istituzione, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati. Per l'istruttoria della richiesta di riconoscimento presentata la struttura provinciale competente puo' avvalersi della collaborazione di soggetti esterni. La giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalita' per lo svolgimento...

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