Sentenza nº 74 da Constitutional Court (Italy), 12 Aprile 2017

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione12 Aprile 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 74

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8-9 giugno 2016, depositato in cancelleria il 10 giugno 2016 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l’avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato l’8-9 giugno 2016 a mezzo del servizio postale e iscritto al reg. ric. n. 29 del 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri (previa delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2016) ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011), per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    La disposizione regionale censurata – che modifica il comma 6 dell’art. 8, aggiunge il comma 2-bis all’art. 9, e modifica il comma 3 dell’art. 19, della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa) – dispone che, «al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l’incremento del turismo cinofilo», sono autorizzate le attività cinofile e cinotecniche, per almeno otto mesi l’anno, su aree non inferiori al cinquanta per cento delle zone B, C e D dei parchi naturali regionali e su aree non inferiori al trenta per cento di quelle delle riserve regionali naturali guidate, controllate e speciali; inoltre, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali ovvero del piano di assetto naturalistico, le predette attività sono consentite per l’intero anno su tutte le aree ricadenti nelle zone B, C e D dei parchi naturali regionali e sull’intera superficie della riserva naturale regionale.

    Ad avviso del ricorrente, l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività cinofila sarebbe in contrasto sia con i vincoli posti dalla legislazione nazionale per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e conseguentemente con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sia con gli obblighi assunti dall’Italia sul piano internazionale e comunitario, violando l’art. 117, primo comma, Cost., poiché la presenza dei cani nei parchi e nelle riserve naturali arrecherebbe disturbo ad alcune specie animali protette (quali il lupo, l’orso bruno marsicano ed il camoscio appenninico), che in tali aree hanno il proprio habitat naturale.

  2. – Quanto agli obblighi comunitari, verrebbero in rilievo gli artt. 2 e 12 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, e l’art. 8, comma 1, lettera b), del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), che impongono il mantenimento o il ripristino degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche di interesse comunitario; prescrivono la tutela di alcune specie animali, elencate nell’allegato IV, lettera a), della citata direttiva, tra le quali figurano il lupo, l’orso bruno marsicano ed il camoscio appenninico; e vietano di perturbare le specie protette, segnatamente durante il periodo riproduttivo.

    La disposizione impugnata contrasterebbe, inoltre, con l’art. 6 della medesima direttiva 92/43/CEE e con l’art. 5 del regolamento che ad essa ha dato attuazione. Tali disposizioni, per evitare il degrado degli habitat naturali e di specie, impongono la valutazione di incidenza ambientale per i piani e gli interventi suscettibili di avere ricadute significative sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione, mentre la legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 non ha previsto la valutazione di incidenza per lo svolgimento delle attività cinofile e cinotecniche che si dovessero svolgere nei suddetti siti.

    Infine, il contrasto con la normativa comunitaria deriverebbe anche dalla previsione di cui all’art. 5 della direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, che impone un regime generale di protezione della fauna selvatica aviaria, vietando di uccidere, catturare, danneggiare e disturbare, in particolare durante la riproduzione, gli uccelli viventi allo stato selvatico.

  3. – Quanto agli obblighi internazionali diversi da quelli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri assume la violazione dell’art. 6, comma 1, lettera c), della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 5 agosto 1981, n. 503, che pone il divieto di «molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell’allevamento e dell’ibernazione», nella misura in cui le molestie siano significative in relazione agli scopi della convenzione stessa.

  4. – In relazione al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la ricorrente rappresenta che lo svolgimento delle attività cinotecniche, nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali, non esclude quelle che interessano i cani da caccia; tuttavia, poiché in base agli insegnamenti della Corte costituzionale...

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