Sentenze nº T-324/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 02 Ottobre 2009

Data di Resoluzione02 Ottobre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-324/05

Nella causa T-324/05,

Repubblica di Estonia, rappresentata dal sig. L. Uibo, in qualità di agente,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica di Lettonia, rappresentata inizialmente dalla sig.a E. Balode-Buraka, poi dalle sig.e L. Ostrovska e K. Dr-vi-a, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. L. Visaggio e dalla sig.a E. Randvere, poi dal sig. T. van Rijn e dalle sig.e H. Tserepa-Lacombe e Randvere, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l-Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l-Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.a V. Tiili (relatore), presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.a I. Wiszniewska-Bia-ecka, giudici,

cancelliere: sig.a C. Kantza, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 22 aprile 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

I - Sull-OCM dello zucchero

1 L-organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (in prosieguo: l-«OCM dello zucchero») era disciplinata all-epoca dei fatti che hanno dato luogo alla presente controversia dal regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all-organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1).

2 A termini del -considerando- 2 di detto regolamento, l-OCM dello zucchero intende stabilizzare il mercato di tale prodotto al fine di garantire ai produttori di barbabietole e di canne da zucchero della Comunità europea il mantenimento del posto di lavoro e del tenore di vita. Per conseguire tale obiettivo essa regolamenta la produzione e l-importazione dello zucchero e prevede meccanismi di stabilizzazione del mercato che possano assicurare lo smercio della produzione comunitaria.

3 Ai sensi degli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1260/2001, la produzione comunitaria di zucchero si fonda sull-applicazione di un sistema di quote. Tale sistema comporta la fissazione, per ciascuna regione di produzione della Comunità, dei quantitativi da produrre, che gli Stati membri dovranno ripartire, sotto forma di quote di produzione - quota A e quota B -, tra le diverse imprese produttrici stabilite sul loro territorio. Tali quantitativi corrispondono a una campagna di commercializzazione, ossia a un periodo che inizia il 1° luglio di un dato anno e termina il 30 giugno dell-anno successivo. Lo zucchero prodotto da un-impresa nei limiti delle quote A e B è denominato, rispettivamente, «zucchero A» e «zucchero B». Ogni quantitativo di zucchero prodotto al di sopra della somma delle quote A e B è denominato «zucchero C».

4 Le garanzie di smercio previste nell-ambito dell-OCM dello zucchero consistono, da un lato, in un regime di sostegno dei prezzi, che poggia, a termini degli artt. 6-9 del regolamento n. 1260/2001, su un sistema d-intervento destinato a garantire i prezzi e la vendita dei prodotti, dove i prezzi applicati dagli organismi di intervento vengono decisi dal Consiglio dell-Unione europea, e, dall-altro, in un regime di restituzioni all-esportazione, previsto agli artt. 27-30 del regolamento n. 1260/2001, che intende permettere la commercializzazione della produzione comunitaria sul mercato mondiale - qualora una commercializzazione si riveli necessaria per stabilizzare il mercato comunitario dello zucchero - coprendo la differenza tra i prezzi nella Comunità e i prezzi sul mercato mondiale.

5 Lo zucchero A e lo zucchero B possono essere commercializzati liberamente nel mercato comune e beneficiano di queste garanzie di smercio - lo zucchero B con la garanzia di un prezzo più basso dello zucchero A. Lo zucchero C, al contrario, non è ammesso né al regime di sostegno dei prezzi né a quello delle restituzioni all-esportazione. In linea di principio esso deve essere esportato fuori della Comunità, per essere venduto sul mercato mondiale, come prescrive l-art. 13 del regolamento n. 1260/2001.

6 Ai sensi dell-art. 15, n. 1, lett. a)-c), di detto regolamento, prima della fine di ciascuna campagna di commercializzazione vengono constatati, in particolare, a) la produzione di zucchero A e di zucchero B prevista per la campagna in corso; b) i quantitativi di zucchero che saranno presumibilmente consumati all-interno della Comunità durante la campagna in corso e c) l-eccedenza esportabile sottraendo dal quantitativo di cui alla lett. a) il quantitativo di cui alla lett. b). È per tale eccedenza esportabile che, in via di principio, si ricevono le restituzioni all-esportazione.

7 A norma degli artt. 15 e 16 del regolamento n. 1260/2001, l-OCM dello zucchero prevede che siano gli stessi produttori a farsi carico della copertura integrale degli oneri di vendita delle eccedenze di zucchero mediante un sistema di contributi alla produzione e di contributi complementari. Tale sistema di autofinanziamento costituisce la contropartita delle garanzie di smercio della produzione comunitaria, imponendo ai produttori la responsabilità ultima dei costi necessari ad assicurare lo smercio dei quantitativi immessi sul mercato per una determinata campagna. L-importo dei contributi è determinato alla fine di ciascuna campagna in ragione di un bilancio di funzionamento del mercato comunitario stabilito dalla Commissione delle Comunità europee sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. Il pagamento delle restituzioni all-esportazione è una delle misure finanziate dai produttori in funzione della rispettiva quota di produzione.

II - Sul Trattato di adesione e sull-Atto di adesione

8 L-art. 2, n. 3, del Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l-Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d-Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell-Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca relativo all-adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all-Unione europea (GU L 236, pag. 17; in prosieguo: il «Trattato di adesione»), firmato ad Atene il 16 aprile 2003, cos-

dispone:

In deroga al paragrafo 2, le istituzioni dell-Unione possono adottare prima dell-adesione le misure di cui all-articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, (...) 41 (...) dell-atto [relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l-Unione europea] (...). Queste misure prendono effetto con riserva dell-entrata in vigore del presente trattato e alla data di quest-ultima

.

9 L-art. 41, primo comma, dell-atto relativo alle condizioni di adesione suddetto (GU 2003, L 236, pag. 33; in prosieguo: l-«Atto di adesione»), allegato al Trattato di adesione, recita come segue:

Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente [nella Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca] a quello risultante dall-applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente atto, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall-articolo 42, paragrafo 2 del regolamento [n. 1260/2001] o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all-organizzazione comune dei mercati agricoli, ovvero secondo la pertinente procedura di comitato determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo. (...)

.

10 A termini dell-allegato IV, punto 4, n. 2, dell-Atto di adesione:

I nuovi Stati membri devono provvedere ad eliminare a proprie spese qualsiasi scorta, sia privata che pubblica, si trovi in libera pratica nel loro territorio alla data dell-adesione e risulti quantitativamente superiore a quella che può essere considerata una scorta normale di riporto.

La nozione di scorta normale di riporto è definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi specifici di ciascuna organizzazione comune dei mercati

.

Fatti all-origine della controversia

I - Sul regolamento (CE) n. 60/2004

11 Il 14 gennaio 2004 la Commissione ha adottato, sul fondamento dell-art. 2, n. 3, del Trattato di adesione e dell-art. 41, primo comma, dell-Atto di adesione, il regolamento (CE) n. 60/2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all-adesione della Repubblica ceca, dell-Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell-Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8).

12 In sostanza, il regolamento n. 60/2004 introduce, in deroga alle norme...

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