N. 51 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Contro la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale Marche del 26 maggio 2009, n. 13, pubblicata nel B.U.R. della Regione Marche n. 53 del 1° giugno 2009 recante:

'Disposizioni a sostegno dei diritti dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati', in relazione all'art. 2, comma 1, lettera c) ed agli articoli collegati, ed all'art. 14 comma 1.

La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 luglio 2009 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente.

La legge regionale Marche n. 13/2009 conposta da 22 articoli, promuove iniziative volte a garantire agli immigrati, identificati all'art. 2, ed alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili.

La legge regionale e' illegittima nell'art. 2, comma 1, lettera

c) e nelle disposizioni collegate e nell'art. 14, comma 1, per i seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera c), legge regionale Marche n. 13/2009 ed agli articoli collegati.

L'art. 2 della legge regionale, alla lettera c), individua tra i destinatari della legge, anche 'i cittadini stranieri immigrati in attesa del procedimento di golarizzazione'.

Cosi' operando la disposizione regionale viola la potesta' legislativa esclusiva statale in materia, prevista dall'art.

117, secondo comma lettera a) 'diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea'; e lettera b) 'immigrazione'.

La materia e' infatti disciplinata dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) e la legge regionale, nella disposizione censurata adotta una locuzione che non trova alcuna corrispondenza nel d.lgs. n. 286 del 1998 facendo riferimento ad una fattispecie non contemplata dalla normativa statale.

Infatti la legislazione statale vigente in materia di immigrazione non consente la regolarizzazione degli immigrati irregolarmente presenti sul territorio italiano, ossia privi di visto d'ingresso (o con visto d'ingresso ormai scaduto) e privi di...

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