Sentenze nº T-341/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 30 Settembre 2009

Data di Resoluzione30 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-341/07

Nella causa T-341/07,

Jose Maria Sison, residente in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gürses e W. Kaleck,

ricorrente,

contro

Consiglio dell-Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bishop e dalla sig.ra E. Finnegan, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalle sig.re S. Behzadi Spencer e I. Rao, in qualità di agenti,

da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalle sig.re C. Wissels, M. de Mol, M. Noort e dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti,

e da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P. Aalto e dalla sig.ra S. Boelaert, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente inizialmente ad oggetto, per un verso, una domanda d-annullamento parziale della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l-articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58) e, per altro verso, una domanda di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, D. -váby e E. Moavero Milanesi, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 30 aprile 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Per un-esposizione degli antecedenti della controversia si rinvia alla sentenza del Tribunale 11 luglio 2007, causa T-47/03, Sison/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza Sison»), e in particolare ai suoi punti 46-70, ove sono descritti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti il ricorrente, sig. Jose Maria Sison, nei Paesi Bassi, che hanno dato luogo alle sentenze del Raad van State (Consiglio di Stato dei Paesi Bassi) 17 dicembre 1992 (in prosieguo: la «sentenza del Raad van State del 1992») e 21 febbraio 1995 (in prosieguo: la «sentenza del Raad van State del 1995»), nonché alla decisione dell-arrondissementsrechtbank te -s-Gravenhage (Tribunale per i regolamenti di competenza tra magistrature del circondario dell-Aia; in prosieguo: la «rechtbank»), Sector Bestuursrecht, Rechtseenheidskamer Vreemdelingenzaken (settore diritto amministrativo, sezione per l-applicazione uniforme del diritto, cause relative agli stranieri) 11 settembre 1997 (in prosieguo: la «decisione della rechtbank»).

2 Con la sentenza Sison, il Tribunale ha annullato la decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l-articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE (GU L 144, pag. 21), nella parte riguardante il ricorrente, per la ragione che tale decisione non era motivata, che era stata adottata nell-ambito di un procedimento nel corso del quale non erano stati rispettati i diritti della difesa del ricorrente e che il Tribunale stesso non era in grado di procedere al controllo giurisdizionale della legalità di tale decisione (v. sentenza Sison, punto 226).

3 Dopo l-udienza nella causa che ha dato origine alla citata sentenza Sison, tenutasi in data 30 maggio 2006, ma prima della pronuncia della sentenza stessa, il Consiglio dell-Unione europea ha adottato la decisione 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l-articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga le decisioni 2006/379/CE e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58). Con tale decisione il Consiglio ha mantenuto il nome del ricorrente nell-elenco di cui all-allegato del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70; in prosieguo: l-«elenco controverso»).

4 Prima dell-adozione di tale decisione, con lettera 23 aprile 2007 il Consiglio ha comunicato al ricorrente che, a suo parere, i motivi invocati per inserirlo nell-elenco controverso erano ancora validi e che perciò intendeva mantenerlo nell-elenco stesso. A tale lettera era allegata un-esposizione dei motivi invocati dal Consiglio. Si indicava del pari al ricorrente che entro il termine di un mese poteva sottoporre al Consiglio osservazioni in merito all-intenzione di quest-ultimo di mantenerlo nell-elenco e ai motivi da esso invocati a tal fine, nonché qualsiasi prova documentale al riguardo.

5 Nell-esposizione dei motivi allegata a tale lettera, il Consiglio ha rilevato quanto segue:

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito comunista delle Filippine, ivi compreso l-NPA), nato l-8.2.1939 a Cabugao, Filippine.

Jose Maria Sison è il fondatore nonché il dirigente del Partito comunista delle Filippine, ivi compreso il New People-s Army (NPA) (Filippine), che è incluso nell-elenco dei gruppi coinvolti in atti terroristici ai sensi dell-art. 1, n. 2, della posizione comune 2001/931/PESC. In più occasioni ha patrocinato l-uso della violenza per la realizzazione di obiettivi politici e gli è stata affidata la direzione dell-NPA, gruppo responsabile di un certo numero di attacchi terroristici nelle Filippine. Tali atti rientrano nell-ambito di applicazione dell-art. 1, n. 3, iii), (-) lett. i) e j), della posizione comune 2001/931/PESC (indicata in prosieguo come -la posizione comune-) e sono stati commessi intenzionalmente ai sensi dell-art. 1, n. 3, iii), della posizione comune.

La [rechtbank] ha confermato in data 11 settembre 1997 (-) [la sentenza del Raad van State del 1995]. La sezione amministrativa del Raad van State ha deciso che giustamente era stato negato lo status di richiedente asilo nei Paesi Bassi, dal momento che si era fornita la prova che egli dirigeva (o che aveva tentato di dirigere) il braccio armato del CPP, l-NPA, responsabile di un certo numero di attacchi terroristici nelle Filippine e dal momento che era risultato inoltre che egli manteneva contatti con organizzazioni terroristiche nel mondo intero.

Il Ministro degli Affari esteri e il Ministro delle Finanze [dei Paesi Bassi] hanno deciso, con decreto ministeriale (-regeling-) 13 agosto 2002, n. DJZ/BR/749-02 (Sanctieregeling terrorisme 2002, III) pubblicato nella gazzetta ufficiale olandese Staatscourant il 13 agosto 2002, di sottoporre a congelamento tutti i beni di Jose Maria Sison e del Partito comunista delle Filippine, ivi compresa la New People-s Army (NPA).

Il governo americano ha indicato Jose Maria Sison come -Specially Designated Global Terrorist- (terrorista mondiale specialmente segnalato) in conformità all-US Executive Order 13224. Tale decisione è suscettibile di ricorso in forza del diritto americano.

Pertanto, con riferimento a Jose Maria Sison sono state assunte decisioni da parte di autorità competenti ai sensi dell-art. 1, punto 4, della posizione comune.

Il Consiglio è convinto che restino valide le ragioni per l-inclusione di Jose Maria Sison nell-elenco delle persone ed entità cui si applicano le misure di cui all-art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2580/2001

.

6 Con lettera 22 maggio 2007 il ricorrente ha sottoposto al Consiglio le sue osservazioni in replica, facendo valere in particolare che né la sentenza del Raad van State del 1995, né la decisione della rechtbank soddisfacevano le condizioni richieste dalla legislazione comunitaria applicabile per fungere da base ad una decisione di congelamento dei capitali. Egli ha del pari chiesto al Consiglio, per un verso, di dargli modo di essere sentito prima dell-adozione di una nuova decisione di congelamento dei capitali e, per altro verso, di inviare una copia delle sue osservazioni scritte nonché di tutti i documenti del procedimento nella causa T-47/03 a tutti gli Stati membri.

7 La decisione 2007/445 è stata notificata al ricorrente con lettera accompagnatoria del Consiglio datata 29 giugno 2007. A tale lettera era allegata un-esposizione dei motivi identica a quella allegata alla lettera del Consiglio del 23 aprile 2007.

8 Con decisione 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l-articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445/CE (GU L 340, pag. 100), il Consiglio ha adottato un nuovo elenco aggiornato delle persone, gruppi ed entità cui si applica tale regolamento. Il nome del ricorrente e quello della New People-s Army (NPA) compaiono in detto elenco, negli stessi termini di cui all-allegato della decisione 2007/445.

9 La decisione 2007/868 è stata notificata al ricorrente con lettera accompagnatoria del Consiglio datata 3 gennaio 2008. A tale lettera era allegata un-esposizione dei motivi identica a quella allegata alle lettere del Consiglio 23 aprile e 29 giugno 2007.

10 Con decisione 29 aprile 2008, 2008/343/CE, che modifica la decisione 2007/868 (GU L 116, pag. 25), il Consiglio ha mantenuto il ricorrente nell-elenco controverso, pur modificando le voci che riguardavano la sua persona nonché il Partito comunista delle Filippine (CPP), nell-allegato della decisione 2007/868.

11 Ai sensi dell-art. 1 della decisione 2008/343:

Nell-allegato della decisione 2007/868/CE, la voce riguardante il sig SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma) è sostituita dal seguente testo:

-SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma), nato l- 8.2.1939 a Cabugao (Filippine) - persona che svolge un ruolo guida nel Partito comunista delle Filippine, incluso -NPA--

.

12 Ai sensi dell-art. 2 della decisione 2008/343:

Nell-allegato della decisione 2007/868/CE, la voce riguardante il Partito comunista delle Filippine è sostituita dal seguente testo:

--Partito comunista delle Filippine-, incluso -New People-s Army- --NPA-, Filippine, collegato a SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma...

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