Sentenze nº T-161/05 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 30 Settembre 2009

Data di Resoluzione30 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-161/05

Nella causa T-161/05,

Hoechst GmbH, già Hoechst AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Klusmann e U. Itzen, successivamente dagli avv.ti Klusmann, Itzen e S. Thomas,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Bouquet, F. Amato e M. Schneider, successivamente dai sigg. Bouquet e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., concernente un procedimento ai sensi dell-articolo 81 [CE] e dell-articolo 53 dell-accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 - AMCA), e, in via subordinata, una domanda di riduzione dell-ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, D. -váby (relatore) e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Poche-, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 18 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e decisione impugnata

1 Con la decisione 19 gennaio 2005, C (2004) 4876 def., concernente un procedimento ai sensi dell-articolo 81 [CE] e dell-articolo 53 dell-accordo SEE (caso COMP/E-1/37.773 - AMCA) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione delle Comunità europee ha constatato che la società controllante Akzo Nobel NV e le sue controllate Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB e Akzo Nobel AB (in prosieguo, congiuntamente: il «gruppo Akzo Nobel»), la Elf Aquitaine SA e la sua controllata Arkema SA (già Elf Atochem SA, poi Atofina SA), la Clariant AG e la sua controllata Clariant GmbH, nonché la ricorrente, Hoechst AG, avevano violato l-art. 81, n. 1, CE e l-art. 53, n. 1, dell-accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), avendo partecipato ad un-intesa relativa al mercato dell-acido monocloroacetico (art. 1 della decisione impugnata).

2 L-acido monocloroacetico (in prosieguo: l-«AMCA») è un acido organico reattivo utilizzato come intermedio nella produzione di detergenti, adesivi, ausiliari tessili e di viscosizzanti per l-industria alimentare, farmaceutica e dei cosmetici (-considerando- 3-6 della decisione impugnata).

3 La Commissione ha avviato la sua indagine relativa al mercato dell-AMCA dopo che la Clariant GmbH, con lettera del 6 dicembre 1999, l-aveva informata dell-esistenza di un-intesa riguardante tale mercato e le aveva presentato una domanda di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d-intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») (-considerando- 43 della decisione impugnata).

4 In seguito, la Clariant GmbH ha trasmesso alla Commissione taluni documenti ed informazioni relativi all-intesa (-considerando- 44 e 45 della decisione impugnata).

5 Il 14 e il 15 marzo 2000, la Commissione ha proceduto a verifiche in loco negli uffici della Elf Atochem, dell-Akzo Nobel Chemicals e dell-Akzo Nobel Functional Chemicals (-considerando- 46 della decisione impugnata).

6 Il 28 maggio 2003, la Commissione ha rivolto alla Hoechst una richiesta di informazioni sugli accordi e sulla sua partecipazione a questi ultimi, ricevendone una risposta il 10 luglio 2003. Il 19 novembre 2003 la Commissione ha inviato una nuova richiesta, alla quale la Hoechst ha risposto il 5 e il 15 dicembre 2003 (-considerando- 53 e 55 della decisione impugnata).

7 Nell-ambito della sua indagine, la Commissione ha inviato più richieste di informazioni a taluni partecipanti all-intesa, nonché ai loro concorrenti (-considerando- 52-55 della decisione impugnata).

8 Il 7 e l-8 aprile 2004, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti alle dodici destinatarie seguenti: sette società del gruppo Akzo Nobel, cioè la controllante Akzo Nobel NV e le sue controllate Akzo Nobel Nederland, Akzo Nobel Functional Chemicals, Akzo Nobel Chemicals, Akzo Nobel AB, Eka Chemicals e Akzo Nobel Base Chemicals, nonché la Clariant GmbH e la Clariant AG (in prosieguo, congiuntamente: la «Clariant»), la Hoechst, la Elf Aquitaine e la sua controllata Atofina. Ciascuna delle destinatarie ha risposto a detta comunicazione.

9 Alla luce delle prove di cui disponeva, la Commissione ha ritenuto che le imprese citate avessero raggiunto un-intesa diretta a conservare le quote di mercato mediante ripartizione dei volumi e dei clienti, che avessero scambiato informazioni sui prezzi e che, nel corso di periodiche riunioni multilaterali, esaminassero i reali volumi di vendite nonché le informazioni sui prezzi al fine di monitorare l-attuazione degli accordi (-considerando- 84-90 della decisione impugnata).

10 Per quanto riguarda la Hoechst, la Commissione ha considerato che essa aveva partecipato direttamente all-infrazione dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1997, cioè fino alla data in cui aveva venduto la sua attività nell-AMCA alla Clariant AG (-considerando- 246 e 272 della decisione impugnata).

11 La Commissione non ha accolto l-argomento, dedotto dalla Hoechst nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, secondo cui essa non poteva essere considerata responsabile delle infrazioni contestate, in quanto la responsabilità di dette infrazioni era stata interamente trasferita alla Clariant conformemente ad espliciti accordi contrattuali. La Commissione ha ritenuto, da un lato, che la Hoechst avesse partecipato direttamente all-infrazione e dovesse essere considerata responsabile per l-intero periodo durante il quale aveva partecipato a tale infrazione prima del trasferimento della sua attività nell-AMCA e, dall-altro, che sulla responsabilità della Hoechst per il suo comportamento illegittimo sulla base del diritto della concorrenza non incidessero né eventuali accordi contrattuali stipulati tra le parti né la specifica struttura dell-operazione (-considerando- 248 della decisione impugnata).

12 L-importo delle ammende è stato fissato dalla Commissione in applicazione dei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell-articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell-articolo 65, paragrafo 5 del Trattato [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») e della comunicazione sulla cooperazione.

13 Ai -considerando- 276-277 della decisione impugnata, la Commissione ha riportato i criteri generali alla luce dei quali ha proceduto alla determinazione dell-importo delle ammende. Essa ha precisato di dover prendere in considerazione tutte le circostanze del caso e, segnatamente, la gravità e la durata dell-infrazione, criteri esplicitamente menzionati all-art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), e all-art. 23, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l-applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e valutare su base individuale il ruolo svolto da ciascuna impresa partecipante all-infrazione. A tal fine, essa ha sottolineato di aver tenuto conto, nell-ambito della fissazione dell-importo delle ammende, delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti e, eventualmente, della comunicazione sulla cooperazione.

14 Quanto alla gravità dell-infrazione, la Commissione ha considerato, alla luce della sua natura, cioè una ripartizione dei mercati ed una fissazione dei prezzi, del suo carattere volontario, del suo impatto reale sul mercato dell-AMCA e del fatto che si estendeva all-insieme del mercato comune e, dal momento della sua costituzione, all-insieme del SEE, che le imprese destinatarie della decisione impugnata avevano commesso infrazioni molto gravi dell-art. 81, n. 1, CE e dell-art. 53, n. 1, dell-accordo SEE (-considerando- 280, 281 e 288 della decisione impugnata).

15 Per determinare l-importo di partenza delle ammende, la Commissione ha precisato che, nelle circostanze di specie, in cui erano state coinvolte diverse imprese, era necessario tener conto del particolare peso, e quindi dell-impatto reale sulla concorrenza, del comportamento illegittimo di ciascuna impresa (-considerando- 290 della decisione impugnata).

16 A tal fine, la Commissione ha ritenuto che occorresse, in particolare, utilizzare le quote di mercato nel SEE delle imprese partecipanti all-infrazione come base di comparazione per determinare i loro volumi rispettivi. La comparazione è stata fatta sulla base delle quote detenute sul mercato del SEE per il prodotto di cui trattasi durante l-intero ultimo anno civile dell-infrazione (1998). Per la Hoechst, tuttavia, l-anno preso in considerazione è stato il 1996 (-considerando- 291 e 292 della decisione impugnata).

17 Il gruppo Akzo Nobel, con una quota di mercato nel SEE stimata al 44%, è stato considerato il più importante produttore ed è stato posto, di conseguenza, nella prima categoria delle imprese interessate. La Hoechst e la Clariant, considerate le seconde produttrici più importanti di AMCA, con, rispettivamente, quote di mercato del 28% e del 34%, sono state poste nella seconda categoria. L-Atofina, la cui quota di mercato è stata stimata al 17%, è stata posta nella terza categoria (-considerando- 293, 294 e 295 della decisione impugnata).

18 L-importo di partenza delle ammende è stato determinato come segue: EUR 30 milioni per il gruppo Akzo Nobel, EUR 21 milioni per la Hoechst e la Clariant, EUR 12 milioni per l-Atofina/Elf Aquitaine e EUR 1,33 milioni per la Eka Nobel (è menzionata erroneamente l-espressione «importo di base», -considerando- 296 e 297 della decisione impugnata).

19 Inoltre, la Commissione ha maggiorato l-importo di partenza delle ammende per ciascuna delle imprese, in...

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