Sentenze nº T-139/08 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 29 Settembre 2009

Data di Resoluzione29 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-139/08

Nella causa T-139/08,

The Smiley Company SPRL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall-avv. A. Deutsch,

ricorrente,

contro

Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell-UAMI 7 febbraio 2008 (R 958/2007-4), concernente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio figurativo raffigurante la metà di un sorriso di smiley,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bia-ecka (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra K. Poche-, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale l-11 aprile 2008,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2008,

visto il quesito scritto posto dal Tribunale alle parti,

viste le osservazioni depositate dalle parti presso la cancelleria del Tribunale l-8, il 15 e il 30 aprile 2009,

vista l-ordinanza 4 giugno 2009 che autorizza una sostituzione di parti,

in seguito all-udienza del 10 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 In data 14 aprile 2006, il sig. Franklin Loufrani ha ottenuto una registrazione internazionale che designa la Comunità europea per il marchio figurativo qui di seguito riprodotto (in prosieguo: il «marchio di cui trattasi»):

2 In data 14 settembre 2006 l-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ha ricevuto la notificazione della registrazione internazionale del marchio di cui trattasi--.

3 I prodotti per i quali è stata chiesta la protezione di tale marchio nella Comunità rientrano nelle classi 14, 18 e 25 ai sensi dell-Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

- classe 14: «Metalli preziosi e loro leghe diverse da quelle per uso dentale, gioielleria, bigiotteria, pietre preziose, orologeria e strumenti per la cronometria, argenteria (vasellame), oggetti d-arte in metalli preziosi, scatole, astucci e cofanetti in metalli preziosi, braccialetti (gioielleria), spille (gioielleria), quadranti solari, portacenere per fumatori (in metalli preziosi), catene (gioielleria), ornamenti per cappelli (in metalli preziosi), cronografi (orologi), cronometri, portachiavi di fantasia, collane (gioielleria), fermacravatta, recipienti per la casa e la cucina, utensili da cucina e per la casa in metalli preziosi, spille (gioielleria), orologi, insegne in metalli preziosi, bottoni per polsini, medaglie, portamonete in metalli preziosi, orologi da polso, braccialetti per orologi, oreficeria (ad eccezione della coltelleria, delle forchette e dei cucchiai), parure (gioielleria), orologi a pendolo (orologeria), portatovaglioli in metalli preziosi, sveglie, servizi (vasellame) in metalli preziosi, urne in metalli preziosi, vasi sacri in metalli preziosi»;

- classe 18: «Bauli e valigie, ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria, collari e guinzagli per animali, scatole in cuoio o in cartone-cuoio, borse, bastoni trasformabili in sedile, cartelle, portacarte (portafogli), scatole per cappelli in cuoio, buste per chiavi (pelletteria), bauletti destinati a contenere articoli da toilette detti -vanity cases-, portadocumenti, cartelle per scolari, reti per la spesa, indumenti per animali, valigette, portamonete (non in metalli preziosi), ombrelli, portafogli, borse a tracolla per portare i bambini, zaini, borsette, borse da spiaggia, sacchi da viaggio, sacchi (buste, borsette) per l-imballaggio (in cuoio), custodie per vestiti (per il viaggio), cartelle (pelletteria), borse da viaggio (pelletteria)»;

- classe 25: «Indumenti (abbigliamento), scarpe (ad eccezione delle scarpe ortopediche), costumi da bagno, accappatoi da bagno, bavaglini non di carta, berrette, maglieria, stivali, bretelle, pantaloni, berretti, cinture (abbigliamento), cappelli, scarpe da sport, costumi in maschera, pannolini a mutanda, copriorecchie (abbigliamento), cravatte, sciarpe, foulards, guanti (abbigliamento), corredino da neonato, pantofole, suole, biancheria personale, grembiuli (indumenti), indumenti sportivi».

4 In data 1° febbraio 2007-l-UAMI ha notificato un rifiuto provvisorio ex officio di protezione del marchio di cui trattasi nella Comunità, conformemente all-art. 5 del protocollo relativo all-Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (GU 2003, L 296, pag. 22), e alla regola 113 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato, per tutti i prodotti contemplati dalla registrazione internazionale che designa la Comunità. Il motivo dedotto era l-assenza di carattere distintivo del marchio di cui trattasi ai sensi dell-art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

5 Con decisione 23 aprile 2007, non avendo ricevuto risposta a tale notifica nel termine concesso, l-esaminatore ha rifiutato la protezione del marchio di cui trattasi nella Comunità per tutti i prodotti contemplati dalla registrazione internazionale che designa la Comunità, sulla base del rilievo che il marchio di cui trattasi era privo di carattere distintivo ai sensi dell-art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

6 Il 22 giugno 2007 il sig. Loufrani ha proposto un ricorso presso l-UAMI avverso la suddetta decisione, in forza degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009).

7 Con decisione 7 febbraio 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell-UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto che i prodotti per i quali era richiesta la protezione fossero prodotti di consumo corrente, che il pubblico di riferimento fosse il grande pubblico nella Comunità e che, tenuto conto che si trattava di «prodotti di gioielleria, di pelletteria, di abbigliamento e simili», esso manifesti un grado di attenzione relativamente elevato...

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