Sentenza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 30 Marzo 2017

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione30 Marzo 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 62

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 febbraio - 2 marzo 2016, depositato in cancelleria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2016.

Udito nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l’avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ricorso notificato il 27 febbraio - 2 marzo 2016, depositato nella cancelleria di questa Corte il 3 marzo 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, giusta delibera di autorizzazione alla proposizione del ricorso adottata in data 26 febbraio 2016 dal Consiglio dei ministri, ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 11 dicembre 2015, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali», pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste del 29 dicembre 2015, n. 52, per violazione dell’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, e ai princìpi del coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)»; nonché degli artt. 119, secondo comma, 120, secondo comma, in relazione alla tutela dell’unità economica della Repubblica, e 81, terzo comma, Cost.

  2. − La disposizione impugnata, la cui rubrica reca «Patto di stabilità interno», prevede, al comma 1, che «[n]elle more della definizione dell’accordo tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile è prudenzialmente determinata in euro 632.242.000 per l’anno 2016 e in euro 616.242.000 per il 2017, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dal capo III del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; ed al successivo comma 2, che «[p]er l’applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata ad incrementare, con propria deliberazione, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, al fine di adeguarla all’obiettivo eurocompatibile...

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