N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2009

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 717 del 2009, proposto da: Giuseppe Landolfo,

Massimo Savina, Lorenzo Vetrano, Walter Mazzotta e Roberto Magli, rappresentati e difesi dagli avv. Adriano Tolomeo, Pietro Vetrugno, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, 19;

Contro Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Lecce, Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi 23; Provincia di Lecce, non costituita in giudizio; nei confronti di Fabio Campobasso, Valerio Armonico, rappresentati e difesi dall'avv.

Giovanni Garrisi, con domicilio eletto presso Giovanni Garrisi in Lecce, via G. Mantovano, 3; Coordinamento Provinciale del Popolo della Liberta', rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto presso Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;

Ernesto Toma, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Ancora,

Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72; Giovanni Pasquale Siciliano, Alessandro Coricciati, non costituiti in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di ammissione alla competizione elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Lecce indetta per i giorni 6-7giugno 2009, dei candidati alla carica di consigliere provinciale nei collegi di Veglie - Salice Salentino;

Martano; Presicce; Maglie e Lecce, nelle liste del Popolo della Liberta' e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui il provvedimento 11 maggio 2009 dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Lecce.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Lecce e del Ministero dell'interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Coordinamento provinciale del Popolo della Liberta';

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei sigg. Fabio Campobasso, Ernesto Toma e Valerio Armonico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresi', l'avv. Tolomeo per i ricorrenti, l'Avv. dello Stato Tarentini, l'avv. Garrisi per i controinteressati Campobasso e Armonico, l'avv. Capozza in sostituzione dell'avv.

Luciano Ancora per il Coordinamento Provinciale del Popolo della Liberta' e l'avv. Roberto Marra per il controinteressato Toma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

F a t t o Il ricorrente sig. Giuseppe Landolfo e' coordinatore provinciale dell''Unione Liberale di Centro' affiliata alla formazione politica 'Popolo della Liberta' e Presidente delle 'Case del Cittadino', associazione sempre aderente al detto raggruppamento politico; i ricorrenti sig. Massimo Savina, Lorenzo Vetrano, Walter Mazzotta e Roberto Magli sono affiliati all''Unione Liberale di Centro' e, quindi, al 'Popolo della Liberta'.

In veste di aderenti al detto raggruppamento politico, i ricorrenti chiedevano, nelle date dell'11 aprile 2009 (per Landolfo) e del 5 maggio 2009 (per tutti gli altri), di essere candidati in qualita' di consiglieri nella tornata elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Lecce indetta per i giorni 6-7 giugno 2009 nei collegi di Veglie-Salice Salentino (Landolfo),

Martano (Savina), Presicce (Vetrano), Maglie (Mazzotta) e Lecce (Magli), nelle liste del 'Popolo della Liberta'.

Ritenendo che le designazioni dei candidati non stessero avvenendo nel rispetto dell'art. 25 dello statuto della formazione politica 'Popolo della Liberta', il ricorrente Landolfo, prima, diffidava il coordinatore provinciale a vagliare la sua proposta di candidatura per le suddette elezioni provinciali e, successivamente, proponeva ricorso al Collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 41 dello statuto della formazione politica (ricorso che non risulta essere stato ancora deciso).

Successivamente, i ricorrenti apprendevano che il movimento politico 'Popolo della Liberta' aveva deciso di candidare, nei collegi sopra richiamati, altri aderenti alla formazione politica e decidevano di proporre ricorso all'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Lecce (in realta', non di tratta di un vero e proprio ricorso, ma della possibilita' di rivedere, nel contraddittorio degli interessati, le decisioni gia' prese dall'Ufficio elettorale centrale prevista dall'art. 33, ult. comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), lamentando la violazione dell'art. 25 dello statuto del 'Popolo della liberta' che regolamenta la presentazione delle candidature anche con riferimento alle elezioni provinciali, prevedendo una proposta congiunta del Coordinatore regionale e del Coordinatore provinciale (e di grande citta') e dei relativi Vice vicari, ratificata, a maggioranza semplice, dal Coordinamento provinciale e di Grande citta' (maggioranza che e' sostituita dalla maggioranza qualificata dei due terzi, nell'ipotesi di mancata intesa tra i coordinatori regionali e provinciali).

Con provvedimento 11 maggio 2009, l'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Lecce dichiarava l'inammissibilita' del ricorso e il non luogo a provvedere, sulla base della seguente motivazione: 'l'Ufficio, considerato che le sue competenze si esauriscono nel controllo della regolarita' del procedimento di presentazione delle candidature e che non ha alcuna competenza ad interferire in tutto cio' che e' a monte dello stesso, in particolare nella scelta da parte del gruppo delle candidature; ritenuto, quindi, di non poter adottare alcun provvedimento, dovendo il contrasto fra gli appartenenti allo stesso gruppo circa le candidature essere proposto in altra sede'.

Il provvedimento dell'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Lecce era impugnato dai ricorrenti, anche in qualita' di cittadini elettori (oltre che di aderenti alla formazione politica in questione, interessati alla candidatura) per violazione dell'art. 48 (in realta' si tratta pero' dell'art. 49) e 51 della Costituzione, eccesso di potere per carenza istruttoria e falsita' del presupposto;

in particolare, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 25 dello statuto della formazione politica 'Popolo della Liberta' che regolamenta le candidature ed in generale, del principio che impone che 'la volonta' elettorale venga a formarsi in maniera errata per effetto del falso presupposto costituito dalla candidatura di soggetti non individuati secondo le regole proprie del partito sotto il cui simbolo vengono a candidarsi'.

Si costituivano in giudizio l'Ufficio elettorale centrale presso la Corte d'appello di Lecce, il Ministero dell'interno, il Coordinamento provinciale del 'Popolo della Liberta' ed alcuni dei candidati presentati nei collegi di Veglie-Salice Salentino, Martano,

Presicce, Maglie e Lecce nelle liste del 'Popolo della Liberta', controdeducendo sul merito del ricorso e formulando...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT