N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 luglio 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 33, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 20 giugno 2009) recante: 'il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento'.

La legge della Regione Liguria n. 18 dell'11 maggio 2009 che detta norma in materia di sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento, alla sezione III 'Formazione Superiore' contiene l'art. 33 che al comma 1 prevede, tra l'altro che la regione nel sistema regionale di formazione professionale superiore, possa ampliando e riqualificando l'offerta formativa, istituire: 'b) percorsi di specializzazione post-qualifica e post-diploma'.

L'art. 36 stabilisce che:

1) che 'La regione al fine di completare il percorso formativo e contribuire a fornire competenze professionali accresciute per un migliore e piu' coerente inserimento nel mondo del lavoro, promuove interventi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media superiore'.

Le norme citate prevedono la predisposizione da parte della regione di corsi formativi abilitanti all'esercizio di professioni successivi al conseguimento del diploma, violando l'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia 'professioni'.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 93 del 2008, ha infatti chiarito che 'la potesta' legislativa regionale nella materia concorrente delle 'professioni' deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale. Tale principio, al di la' della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. Da cio' deriva che non e' un potere delle regioni dar vita a nuove figure professionali (giurisprudenza della Corte del tutto consolidata; decisioni : n.

153/2006; 40 del 2006; 300 e 57 del 2007).

Il...

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