N. 49 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 luglio 2009

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Regione Umbria in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 20 maggio 2009 e recante 'Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate'.

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 luglio 2009 (si depositeranno l'estratto del verbale e la relazione del ministro proponente).

La legge della Regione Umbria n. 11 del 13 maggio 2009 nel disciplinare la materia afferente alla bonifica delle aree inquinate e alla gestione integrata dei rifiuti, presenta diversi aspetti in contrasto con la normativa nazionale vigente e con il dettato comunitario di settore, nella disciplina dei rifiuti e della valutazione impatto ambientale. Essa quindi si pone in contrasto con l'art. 117, primo comma, che impone alle regioni il rispetto degli obblighi comunitari, e con il secondo comma, lett. s), Cost., ai sensi del quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema', secondo la costante giurisprudenza costituzionale che ha affermato che i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente (sentenze n. 61/2009, n. 10/2009, n. 277/2008 e n.

62/2008) In particolare:

1) la disposizione contenuta nell'art. 7, lett. c) delle citata legge regionale n. 11/2009 prevede che il comune abbia il compito rilasciare, rinnovare e modificare 'l'autorizzazione alla gestione dei Centri di raccolta'.

Al riguardo si osserva che la vigente disciplina nazionale di settore, costituita dal d.m. 8 aprile 2008, adottato ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che il soggetto che gestisce il centro di raccolta debba solamente essere iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e che la sola realizzazione dei citati centri, e non gia' anche la gestione di essi, sia 'approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente' (art. 2, commi 1 e 4).

Pertanto subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio dell'autorizzazione alla gestione da parte del comune...

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