Sentenze nº T-263/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 23 Settembre 2009

Data di Resoluzione23 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-263/07

Nella causa T-263/07,

Repubblica di Estonia, rappresentata dal sig. L. Uibo, in qualità di agente,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica di Lituania, rappresentata dal sig. D. Kriau-i-nas, in qualità di agente,

e dalla

Repubblica slovacca, rappresentata inizialmente dal sig. J. -orba, successivamente dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agenti,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Wölker, in qualità di agente, assistito dall-avv. T. Tamme,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalla sig.ra Z. Bryanston-Cross, successivamente dal sig. L. Seeboruth, ed infine dal sig. S. Ossowski, in qualità di agenti, assistiti dall-avv. J. Maurici, barrister,

interveniente,

avente ad oggetto l-annullamento della decisione della Commissione 4 maggio 2007, concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, D. -váby e E. Moavero Milanesi, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Poche-, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza dell-11 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1 Ai sensi dell-art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE (GU L 338, pag. 18):

La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica

.

2 L-art. 9, n. 1, della direttiva prevede:

Per ciascun periodo di cui all-articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina le quote totali di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell-allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Fatto salvo il trattato, la Commissione elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l-attuazione dei criteri elencati nell-allegato III.

Per il periodo di cui all-articolo 11, paragrafo 1, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri almeno diciotto mesi prima dell-inizio del periodo in questione

.

3 L-art. 9, n. 3, della direttiva recita come segue:

Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l-articolo 10 o con i criteri elencati nell-allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell-articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto

.

4 A norma dell-art. 11, n. 2, della direttiva:

Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alle quote totali di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell-inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all-articolo 9 e nel rispetto dell-articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico

.

5 L-allegato III della direttiva (in prosieguo: l-«allegato III») elenca dodici criteri applicabili ai piani nazionali di assegnazione. I criteri nn. 1-3, 5, 6, 10 e 12 dell-allegato III prevedono rispettivamente quanto segue:

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l-obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione [del Consiglio 25 aprile 2002,] 2002/358/CE[, riguardante l-approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l-adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130, pag. 1)] e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall-altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell-obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal Protocollo di Kyoto

.

  1. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione [del Consiglio 24 giugno 1993,]93/389/CEE[, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO 2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità, GU L 167, pag. 31].

  2. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

    (...)

  3. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

  4. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

    (...)

  5. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

    (...)

  6. Il piano specifica l-importo massimo di CER e di ERU che può essere utilizzato dai gestori nell-ambito del sistema comunitario e inteso come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La percentuale è coerente con gli obblighi di supplementarità assunti dallo Stato membro ai sensi del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto».

    Fatti e procedimento

    6 La Repubblica di Estonia ha notificato alla Commissione delle Comunità europee il suo piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra, conformemente alla direttiva. Secondo la Repubblica di Estonia tale notifica ha avuto luogo il 30 giugno 2006, mentre, secondo la Commissione, essa è avvenuta il 7 luglio 2006.

    7 In seguito ad uno scambio di corrispondenza con la Commissione, la Repubblica di Estonia le ha presentato, nel febbraio 2007, una nuova versione del suo piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra.

    8 Il 4 maggio 2007 la Commissione ha adottato la sua decisione concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissione di gas a effetto serra notificato dalla Repubblica di Estonia per il periodo dal 2008 al 2012, conformemente alla direttiva (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione prevede una riduzione del 47,8% in rapporto alle quote di emissione che la Repubblica di Estonia proponeva di emettere.

    9 Il dispositivo della decisione impugnata enuncia quanto segue:

    «Articolo 1

    I seguenti aspetti del piano nazionale di assegnazione di quote dell[a Repubblica di] Estonia per il primo quinquennio di cui all-art. 11, n. 2, della direttiva sono incompatibili, rispettivamente, con:

  7. i criteri [nn.] 1[-]3 dell-allegato III della direttiva: la frazione della quantità totale delle quote da assegnare, cioè 11,657987 milioni di tonnellate equivalente CO 2 annue che è incompatibile con le valutazioni effettuate conformemente alla decisione [del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004,] 280/2004/CE [relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GU L 49, pag. 1)], e con il potenziale, compreso quello tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività, essendo tale frazione ridotta per tener conto delle attività di progetti, già operative nel 2005, che riducono o limitano le emissioni in impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, nella misura in cui tali riduzioni o limitazioni siano state comprovate e verificate; inoltre, la parte della quantità totale di quote corrispondente alle emissioni supplementari di un impianto di combustione non incluso nel piano nazionale di assegnazione redatto per la prima fase, stimata a 0,313883 milioni di tonnellate annue, che non è comprovata secondo i...

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