Sentenze nº T-20/08 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 23 Settembre 2009

Data di Resoluzione23 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-20/08

Nei procedimenti riuniti T-20/08 e T-21/08,

Evets Corp., con sede in Irvine, California (Stati Uniti), rappresentata dal sig. S. Ryan, solicitor,

ricorrente,

contro

Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro due decisioni della quarta commissione di ricorso dell-UAMI 5 novembre 2007 (procedimenti R 603/2007-4 e R 604/2007-4), relativo alla richiesta di restitutio in integrum presentata dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili (relatore), presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bia-ecka, giudici

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale l-8 gennaio 2008;

visti i controricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2008;

vista l-ordinanza 5 maggio 2009, recante riunione dei procedimenti T-20/08 e T-21/08 ai fini della fase orale e della sentenza,

in seguito all-udienza del 3 giugno 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 1° aprile 1996, la ricorrente, Evets Corp., ha presentato due domande di registrazione di marchio comunitario presso l-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1].

2 I marchi di cui si è chiesta la registrazione sono il marchio denominativo DANELECTRO e il marchio figurativo QWIK TUNE, che contemplano prodotti rientranti nelle classi 9 e 15 dell-Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato.

3 Il marchio QWIK TUNE è stato registrato il 30 aprile 1998 e il marchio DANELECTRO il 25 maggio 1998.

4 Il 7 e il 14 settembre 2005, l-UAMI ha informato il rappresentante della ricorrente della scadenza della registrazione per i marchi, rispettivamente, QWIK TUNE e DANELECTRO, in conformità all-art. 47, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 47, n. 2, del regolamento n. 207/2009) e alla regola 29 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1). Secondo tali notifiche, occorreva presentare le domande di rinnovo e pagare le tasse prima del 30 aprile 2006. Tali domande potevano ancora essere inoltrate e le tasse pagate entro un termine supplementare di sei mesi, che scadeva il 1° novembre 2006.

5 Il 21 e il 23 novembre 2006, l-UAMI ha notificato al rappresentante della ricorrente, in conformità all-art. 47 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 47 del regolamento n. 207/2009), alle regole 30, n. 5, 84, n. 3, lett. l), e 84, n. 5, del regolamento n. 2868/95, che i marchi QWIK TUNE e DANELECTRO erano stati cancellati dal registro dei marchi comunitari il 1° ottobre 2006, con effetto a partire dal 1° aprile 2006. In ciascuna notifica si indicava che, in caso di disaccordo, il rappresentante della ricorrente poteva chiedere, nel termine di due mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica, una decisione scritta.

6 Il 26 gennaio 2007, il rappresentante della ricorrente ha presentato una richiesta di restitutio in integrum per i marchi di cui trattasi, in applicazione dell-art. 78 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento n. 207/2009). Con tale richiesta esso domandava di essere reintegrato nei suoi diritti per poter procedere al rinnovo delle registrazioni in esame, e affermava che queste ultime non erano state rinnovate a causa di un errore dovuto a circostanze che esulavano dalla sfera del suo controllo e da quello della ricorrente. Infatti, la responsabilità del rinnovo sarebbe stata trasferita ad un terzo, che non avrebbe avuto nella sua banca dati l-indirizzo corretto della ricorrente. Il rappresentante della ricorrente chiedeva all-UAMI di prelevare le tasse ai fini della restitutio in integrum e ai fini del rinnovo sul conto corrente ad essa appartenente, aperto presso quest-ultimo. Esso asseriva che la ricorrente aveva avuto conoscenza della perdita dei suoi diritti soltanto il 26 novembre 2006, data in cui esso le aveva trasmesso le notifiche dell-UAMI.

7 Il 22 febbraio 2007, il dipartimento «Marchi e registro» dell-UAMI ha respinto la richiesta di restitutio in integrum. Esso ha ritenuto che il ricorso fosse stato depositato nei termini e fosse ricevibile, ma che la ricorrente non avesse dimostrato tutta la vigilanza resa necessaria dalle circostanze. Infatti, a suo avviso, il rappresentante della ricorrente sapeva che i marchi di cui trattasi dovevano essere rinnovati, ma non aveva adottato i provvedimenti necessari per assicurarsi presso la ricorrente, presso il terzo, cui la responsabilità del rinnovo era stata trasferita, e presso l-UAMI che il rinnovo fosse stato effettuato o, eventualmente, che esso sarebbe stato effettuato. Conseguentemente, le registrazioni dei marchi DANELECTRO e QWIK TUNE venivano reputate cancellate in applicazione della regola 30, n. 6, del regolamento n. 2868/95.

8 Il 21 giugno 2007, la ricorrente ha proposto ricorso presso l-UAMI ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009) avverso le decisioni del dipartimento «Marchi e registro» 22 febbraio 2007.

9 Con decisioni 5 novembre 2007 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la quarta commissione di ricorso dell-UAMI ha respinto il ricorso dichiarando che la richiesta di restitutio in integrum veniva considerata come non proposta in conformità all-art. 78, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81, n. 3, del regolamento n. 207/2009), in quanto era stata depositata dopo la scadenza del termine di due...

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