Sentenze nº T-183/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 23 Settembre 2009

Data di Resoluzione23 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-183/07

Nella causa T-183/07,

Repubblica di Polonia, rappresentata inizialmente dalla sig.ra E. O-niecka-Tamecka, successivamente dal sig. T. Nowakowski, successivamente dal sig. T. Kozek, successivamente dal sig. M. Dowgielewicz e infine dai sigg. Dowgielewicz, M. Jarosz e M. Nowacki, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica di Ungheria, rappresentata dalle sig.re J. Fazekas, R. Somssich e dal sig. M. Fehér, in qualità di agenti,

da:

Repubblica di Lituania, rappresentata dal sig. D. Kriau-i-nas, in qualità di agente,

e da:

Repubblica slovacca, rappresentata inizialmente dal sig. J. -orba, successivamente dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agenti,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Wölker e dalla sig.ra K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalle sig.re Z. Bryanston-Cross e C. Gibbs, in qualità di agenti, assistite dal sig. H. Mercer, barrister, successivamente dalla sig.ra I. Rao e dal sig. S. Ossowski, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Maurici, barrister,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione 26 marzo 2007, C (2007) 1295 def., concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Repubblica di Polonia per il periodo 2008-2012, conformemente alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/ CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Poche-, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 10 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

I - Normativa internazionale e comunitaria concernente la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto

1 La convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottata a New York il 9 maggio 1992 (in prosieguo: la «UNFCC»), approvata a nome della Comunità europea dalla decisione del Consiglio 15 dicembre 1993, 94/69/CE, concernente la conclusione della UNFCC (GU 1994, L 33, pag. 11), si propone quale obiettivo ultimo di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell-atmosfera a un livello tale che escluda qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico. L-allegato I della UNFCC presenta un elenco di Stati aderenti, tra i quali figura la Repubblica di Polonia che, inoltre, è ivi classificata nella categoria dei paesi in transizione verso un-economia di mercato. La UNFCC è entrata in vigore nella Comunità il 21 marzo 1994. La UNFCC è stata ratificata dalla Repubblica di Polonia il 28 luglio 1994, ove è entrata in vigore il 26 ottobre 1994.

2 Al fine di raggiungere l-obiettivo ultimo della UNFCC, l-11 dicembre 1997 è stato adottato il Protocollo di Kyoto allegato alla UNFCC (Decisione 1/CP.3 «Adozione del Protocollo di Kyoto [allegato alla UNFCC]»). Nell-allegato A del Protocollo di Kyoto compare l-elenco dei gas a effetto serra e quello dei settori/categorie di fonti contemplati dal Protocollo di Kyoto. Nell-allegato B del Protocollo di Kyoto figura l-elenco delle parti del Protocollo di Kyoto con la quantificazione degli impegni in materia di limitazione e riduzione delle emissioni.

3 Il 25 aprile 2002 il Consiglio dell-Unione europea ha adottato la decisione del Consiglio 2002/358/CE, riguardante l-approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla [UNFCC] e l-adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130, pag. 1). Il Protocollo di Kyoto, come i suoi allegati A e B, è incluso nell-allegato I della decisione 2002/358. La tabella della quantificazione degli impegni in materia di limitazione e riduzione delle emissioni, destinata a fissare le rispettive quantità di emissioni assegnate alla Comunità ed ai suoi Stati membri in conformità dell-art. 4 del Protocollo di Kyoto, figura all-allegato II della decisione 2002/358.

4 La Repubblica di Polonia, dal canto suo, ha ratificato il Protocollo di Kyoto il 13 dicembre 2002. Il protocollo di Kyoto è entrato in vigore nella Comunità e nella Repubblica di Polonia il 16 febbraio 2005.

II - Normativa concernente il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

5 L-art. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva»), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE (GU L 338, pag. 18), cos-

prevede:

La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (-) al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica

.

6 L-art. 9 della direttiva recita come segue:

1. Per ciascun periodo di cui all-articolo 11, paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale che determina la quantità totale di quote di emissioni che intende assegnare per tale periodo e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nell-allegato III, e tiene nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Fatto salvo il Trattato, la Commissione elabora entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l-attuazione dei criteri elencati nell-allegato III.

Per il periodo di cui all-articolo 11, paragrafo 1, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004. Per i periodi successivi, il piano è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri almeno diciotto mesi prima dell-inizio del periodo in questione.

2. I piani nazionali di assegnazione sono esaminati in seno al comitato di cui all-articolo 23, paragrafo 1 [della direttiva].

3. Nei tre mesi successivi alla notificazione da parte di uno Stato membro di un piano nazionale di cui al paragrafo 1, la Commissione può respingerlo, in tutto o in parte, qualora lo ritenga incompatibile con l-articolo 10 o con i criteri elencati nell-allegato III. Lo Stato membro prende una decisione a norma dell-articolo 11, paragrafo 1 o paragrafo 2, solo previa accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. La Commissione giustifica ogni decisione di rigetto

.

7 Ai sensi dell-art. 11, n. 2, della direttiva:

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1º gennaio 2008 e per ciascun periodo successivo di cinque anni, ciascuno Stato membro decide in merito alla quantità totale di quote di emissioni che assegnerà in tale periodo, nonché inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto. Tale decisione è presa almeno dodici mesi prima dell-inizio del periodo in oggetto, sulla base del piano nazionale di assegnazione di cui all-articolo 9 e nel rispetto dell-articolo 10, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico

.

8 L-allegato III della direttiva elenca dodici criteri applicabili ai piani nazionali di assegnazione. I criteri nn. 1-3, 5, 6, 10 e 12 dell-allegato III prevedono rispettivamente quanto segue:

1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l-obbligo digli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall-altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell-obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.

2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE.

3. Le quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas a effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività.

(-)

5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del Trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.

6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.

(-)

10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.

(-)

12. Il piano specifica l-importo massimo di [riduzioni delle emissioni certificate] e di [unità di riduzione delle emissioni] che può essere utilizzato dai...

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