Sentenza nº 52 da Constitutional Court (Italy), 10 Marzo 2017

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione10 Marzo 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 52

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), promosso dal Tribunale ordinario di Aosta nel procedimento vertente tra S.C. e la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con ordinanza del 2 maggio 2016, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2016*.

Visti gli atti di costituzione di S.C. e della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 21 febbraio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Federico Mavilla per S.C. e Paolo Tosi per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 2 maggio 2016 (reg. ord. n. 121 del 2016), il Tribunale ordinario di Aosta ha sollevato, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), introdotto dall’art. 17 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 13 febbraio 2012, n. 3, recante «Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), e alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)».

    Il giudice rimettente censura il comma 2-bis dell’art. 11 della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010, in relazione all’art. 10, comma 1, della medesima legge, «nella parte in cui si prevede che l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione ed è, in ogni caso, correlato alla durata in carica di quest’ultimo». Lamenta, dunque, l’estensione al Comandante regionale dei vigili del fuoco del particolare regime stabilito dal citato art. 10, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2010 per incarichi di diretta collaborazione con l’organo di governo (Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione).

    1.1.– Le questioni di legittimità costituzionale sono sollevate nell’ambito di un giudizio civile promosso da C. S., a seguito della comunicazione di revoca dell’incarico (che egli ha ricoperto dal 2000 e, in via fiduciaria, dal 2012, a seguito dell’entrata in vigore della norma censurata) intervenuta l’11 settembre del 2015, con contestuale attribuzione dell’incarico di Vice Comandante regionale dei vigili del fuoco. Il ricorrente mira ad ottenere la riassegnazione dell’incarico di Comandante o «quanto meno, in via subordinata», a vedersi riconoscere il mantenimento dell’incarico per il periodo residuo, «fino a raggiungere la durata minima triennale» di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), disciplina statale che il rimettente ritiene applicabile alla fattispecie.

    1.2.– In punto di rilevanza, il giudice remittente sottolinea che se le questioni non fossero accolte «il ricorso andrebbe necessariamente rigettato, poiché la revoca dell’incarico è avvenuta sulla base di un disposto di legge che consente al Presidente della Giunta regionale della Valle d’Aosta di provvedervi a propria discrezione». In caso contrario, «andrebbe accolta quanto meno la domanda subordinata, diretta ad ottenere che venga dichiarato il diritto del ricorrente ad esercitare le proprie funzioni per il periodo residuo fino a raggiungere la durata minima triennale» di cui all’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

    1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, secondo il giudice a quo – che riporta estesamente la giurisprudenza costituzionale in materia (sono richiamate, in particolare, le sentenze n. 180 del 2015 e n. 151 del 2010) – la norma censurata violerebbe l’ambito di competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l, Cost.), alla luce dell’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali.

    La norma censurata, inoltre, violerebbe l’art. 97 Cost., con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, come interpretati dalla sentenza n. 224 del 2010 della Corte costituzionale, della quale, anche in tal caso, vengono richiamati ampi passaggi. Essa, infatti, introdurrebbe un’ipotesi di revoca del tutto discrezionale dell’incarico e un meccanismo di spoils system, senza che l’incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco sia tuttavia definibile come apicale, alla luce non solo delle ridotte dimensioni territoriali della Regione Valle d’Aosta, ma anche dei requisiti tecnici e professionali richiesti e delle funzioni attribuite, nonché dell’inquadramento ad esso riservato.

  2. – Con atto depositato in data 8 luglio 2016 si è costituita in giudizio la Regione Valle d’Aosta, parte nel giudizio a quo, concludendo per «l’inammissibilità e/o l’infondatezza» delle questioni di legittimità costituzionale.

    2.1.– La difesa...

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