LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 24 - Istituzione della riserva naturale lago di Vico.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 166 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 27 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della riserva naturale lago di Vico.

Finalita' 1. E' istituita, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, e in attuazione dell'art. 39, comma 6, della legge stessa, la riserva naturale lago di Vico, di interesse regionale, di seguito denominata riserva naturale, che include anche i territori della riserva naturale parziale lago di Vico istituita con la legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 e successive modifiche.

  1. L'istituzione della riserva naturale e' finalizzata:

    1. alla conservazione e alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'intero recinto craterico del lago di Vico;

    2. alla tutela e al recupero degli habitat naturali nonche' alla conservazione di specie animali e vegetali;

    3. a favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunita' locali attraverso l'incentivazione delle attivita' compatibili;

    4. alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi.

    Art. 2

    Perimetrazione 1. La riserva naturale comprende parte dei territori dei comuni di Caprarola e Ronciglione individuati dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all'allegato A e descritti nella relazione di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

    Art. 3

    Istituzione dell'ente di gestione della riserva naturale, organizzazione e gestione 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, e' istituito l'ente regionale di diritto pubblico 'Monti Cimini - riserva naturale lago di Vico', di seguito denominato ente regionale, al quale e' affidata la gestione della riserva naturale.

  2. Per l'organizzazione dell'ente regionale e per la gestione della riserva naturale si applicano le disposizioni del capo II, sezione I, e del capo III della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni previste dall'art.

    55, commi 3, 4, e 5 dello statuto regionale, nonche' le relative norme di attuazione di cui all'art. 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005)...

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