LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 8 - Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale, nonche' misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attivita' di protezione civile a favore delle popolazioni della Regione Abruzzo colpite da eventi sismici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 17 del 29 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art.1 della legge regionale n. 14/2008

  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), le parole 'entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il termine del 15 luglio 2009.'.

  2. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2008 sono aggiunti i seguenti:

    '7-bis. I Comuni, all'esito delle verifiche di compatibilita' territoriale cui ai commi 1 e 2 e comunque entro il 31 luglio 2009, comunicano alle Camere di commercio e alla Regione elenco dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.

    7-ter. Nel rispetto delle finalita' relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i gestori di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), comunicano entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volonta' di cessazione dell'attivita' ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009.

    7-quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), sono concessi, a titolo di indennizzo, anche forfetario, per il tramite delle Camere di commercio, alle imprese di cui ai' commi 7-bis e 7-ter.

    7-quinquies. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure di attivazione degli incentivi' di cui al comma 7-quater.'.

    Art. 2

    Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 14/2008

  3. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 14/2008 le parole 'entro il 31 dicembre 2009, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2008 e precedenti' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 30 settembre 2010, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2009 e...

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