DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 settembre 2008, n. 48 - Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 28 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3316 del 15 settembre 2008;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

  1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito:

'3. Nei trentasei mesi successivi alla chiusura della vendita di liquidazione, il venditore o il titolare dell'esercizio o il rilevatario dell'attivita' fallimentare non puo' effettuare nello stesso esercizio alcuna vendita straordinaria, di liquidazione e fallimentare, salvo il caso di gravi calamita', chiusura dell'azienda e giubileo aziendale. Tale disposizione non si applica al subentrante in caso di cessione d'azienda, che non rientri nelle tipologie di cui al precedente comma.' 2. Il comma 8 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito:

'8. Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate nei 20 giorni antecedenti le vendite di fine stagione e nel mese di dicembre.' 3. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito:

'9. Le comunicazioni devono essere presentate al comune competente per territorio prima...

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