LEGGE REGIONALE 11 maggio 2009, n. 14 - Interventi per la tutela della memoria delle vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale in Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 14 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Piemonte promuove la tutela e la valorizzazione dei luoghi che furono teatro degli attentati e degli episodi terroristici ed eversivi piu' significativi accaduti nel territorio piemontese, con cio' perseguendo le seguenti finalita':

  1. ricordare le vittime del terrorismo e degli atti eversivi contro l'ordinamento costituzionale della Repubblica;

  2. costruire e rinnovare una memoria storica condivisa dai cittadini piemontesi in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione repubblicana.

    Art. 2

    Modalita' di attuazione 1. La Giunta regionale valorizza e tutela i luoghi oggetto degli interventi di cui all'art. 3, su motivata richiesta degli enti locali o delle associazioni ed organizzazioni interessate, sentito il parere del Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana di cui alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7 (Attivita' della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) ed informata la commissione consiliare competente.

    Art. 3

    Tipologia degli interventi 1. Gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi, cosi' come individuati ai sensi dell'art. 2, comprendono:

  3. l'apposizione di lapidi o targhe commemorative nei luoghi che ne sono privi;

  4. l'eventuale sostituzione delle lapidi o targhe gia' esistenti, al fine di uniformare i segni commemorativi e realizzare un percorso della memoria unitario;

  5. la sistemazione delle aree attigue alle lapidi, ove necessaria;

  6. le azioni di conservazione e ripristino conseguenti agli interventi posti in essere.

    Art. 4

    Contributi 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, la Giunta regionale eroga contributi a favore:

  7. degli enti locali;

  8. delle associazioni, delle fondazioni, delle istituzioni scolastiche e delle organizzazioni senza fini di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT