N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 giugno 2008

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 4997/07, depositato il 9 novembre 2007, avverso la sentenza n. 134/02/2006 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Varese contro Agenzia Entrate Ufficio Luino proposto dal ricorrente: Fortunato Michele, via Sasso Morone, 11 - 21035 Cunardo (Varese), difeso da Minorini Sonia, via Battaglia San Martino, 42 - 21030 Cuveglio (Varese).

Atti impugnati: Avviso diniego rimborso IRAP 1998; Avviso diniego rimborso IRAP 1999; Avviso diniego rimborso IRAP 2000; Avviso diniego rimborso IRAP 2001.

Con atto d'appello regolarmente depositato il dott. Fortunato Michele, medico, impugnava la decisione del 7 aprile 2006 della Commissione tributaria provinciale di Varese che aveva respinto il suo ricorso avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Luino, gli aveva negato il rimborso della IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001.

Si costituiva l'ufficio che eccepiva in via preliminare la inammissibilita' dell'appello ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n.

546/1992 per essere stata copia dell'atto stesso depositata presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale di Varese solo in data 19 novembre 2007 e cioe' oltre i trenta giorni dalla data di notifica dell'appello all'ufficio avvenuta il 17 ottobre 2007.

Acquisito il fascicolo del primo grado inviato dalla segreteria della Commissione a qua, si constatava che non risultava avvenuto nei termini di legge il deposito, da parte dell'appellante, della copia dell'appello, come previsto a pena di inammissibilita' del gravame, dall'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546/1992.

Ne' l'appellante ha allegato di aver adempiuto all'onere, ne' tantomeno in qualche modo fornito la dimostrazione del proprio adempimento.

Tutto cio' premesso questa Commissione tributaria regionale osserva quanto segue.

La norma appena citata appare illegittima nella parte in cui commina la sanzione processuale piu' grave, la inammissibilita' della impugnazione, per il mancato adempimento di un onere che non trova alcuna ragione di essere, sia per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, sia per la irragionevolezza della sanzione processuale ivi comminata, vizio questo che inficia per incostituzionalita' la norma, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale.

Nel sistema processuale vigente, e' dato ravvisare altri casi di comunicazione alla cancelleria del giudice a quo della intervenuta impugnazione.

Nel procedimento disciplinato da codice di procedura civile, tale previsione si rinviene in tre casi.

  1. nell'appello. L'art. 342 c.p.c. prevede che l'ufficiale giudiziario debba notificare avviso della avvenuta impugnazione alla cancelleria. Nessuna conseguenza deriva dalla mancata notificazione all'ufficio.

  2. nel ricorso per Cassazione. Non e' previsto specificamente alcun tipo di notizia alla cancelleria dell'avvenuta impugnazione.

    Vero si e' che il comma 3 dell'art. 369 prevede l'onere di produrre, al momento della costituzione davanti alla corte, copia della avvenuta richiesta alla cancelleria del giudice a quo di trasmettere il fascicolo di ufficio alla cassazione.

  3. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Anche in questo caso, l'onere di avviso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento grava sull'ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione dell'atto di opposizione. Nessuna...

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