N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 luglio 2009

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio dornicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Calabria in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 4, dell'art. 4, dell'art. 6, comma 1, lettera c) e 8, comma 5 della legge regionale 30 aprile 2009, n.

15 della Regione Calabria, recante 'Norme per l'esercizio delle attivita' di pesca turismo e ittiturismo', pubblicata nel B.U.R. n. 5 del 9 maggio 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2009.

Con la legge regionale n. 15 del 30 aprile 2009, che consta di nove articoli, la Regione Calabria ha emanato norme in materia di attivita' di attivita' di pesca turismo e ittiturismo.

L'art. 2, comma 1, della legge definisce la pescaturismo come l'attivita' 'connessa a quella di pesca, intrapresa da pescatori professionisti, da imprenditori ittici, singoli o associati, consistente nell'imbarco di persone non appartenenti all'equipaggio sulle navi da pesca per iniziative a scopo turistico-ricreative.'.

L'art. 2, comma 4, identifica l'ittiturismo con l'attivita' connessa a quella principale di pesca, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture di cui l'imprenditore ittico abbia la disponibilita' (ospitalita', ristorazione, erogazione di servizi, a carattere ricreativo o culturale, finalizzati alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione culturale del mondo dei pescatori acquatici, vendita dei prodotti della pesca, allestimento di piccoli musei della pesca gestiti direttamente dai pescatori o loro cooperative). L'art. 3 contiene la disciplina del procedimento autorizzatorio dell'esercizio dell'attivita' di pescaturismo e di ittiturismo, la cui applicabilita' e' estesa alle imprese di acquacoltura (art. 3, comma 4).

L'art. 4 subordina l'iscrizione nell'elenco regionale delle imprese interessate all'attivita' di ittiturismo al conseguimento di un'attestazione di frequenza con esito positivo ad un corso di formazione di almeno 30 ore (delle quale 20 ore teoriche e 10 ore di stages), organizzato e curato dalla regione, in collaborazione con le associazioni delle imprese ittiche piu' rappresentative.

L'art. 6, comma 1, nell'attribuire alla giunta regionale il potere di adottare, previo...

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