Sentenze nº T-471/07 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 15 Settembre 2009

Data di Resoluzione15 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-471/07

Nella causa T-471/07,

Wella AG, con sede in Darmstadt (Germania), rappresentata dagli avv.ti B. Klingberg e K. Sandberg,

ricorrente,

contro

Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell-UAMI 24 ottobre 2007 (procedimento R 713/2007-2), relativa a un-estensione territoriale alla Comunità europea della protezione della registrazione internazionale del marchio denominativo TAME IT,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Bia-ecka (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2007,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 marzo 2008,

in seguito all-udienza del 17 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 10 gennaio 2006 la ricorrente, Wella AG, otteneva dall-ufficio internazionale dell-Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) la registrazione internazionale del marchio denominativo TAME IT per prodotti compresi nella classe 3 ai sensi dell-Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici».

2 Il 20 aprile 2006 veniva notificata all-Ufficio per l-armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una richiesta di estensione territoriale alla Comunità europea della protezione risultante dalla suddetta registrazione internazionale, a norma dell-art. 3 ter del protocollo relativo all-Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (GU 2003, L 296, pag. 22; in prosieguo: il «protocollo di Madrid»).

3 Il 20 ottobre 2006 l-UAMI emetteva una notifica di rifiuto provvisorio d-ufficio della protezione del marchio TAME IT all-interno della Comunità europea con riguardo a tutti i prodotti coperti dalla registrazione internazionale, ai sensi dell-art. 5 del protocollo di Madrid e della regola 113 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato. La motivazione indicata era l-assenza di carattere distintivo nel marchio TAME IT a norma dell-art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

4 Il 21 dicembre 2006 la ricorrente rispondeva alle obiezioni sollevate in sede di notifica di rifiuto provvisorio.

5 Con decisione 9 marzo 2007 (in prosieguo: la «decisione dell-esaminatore») l-esaminatore rifiutava di estendere la protezione del marchio TAME IT alla Comunità europea relativamente a tutti i prodotti, in quanto tale marchio era privo di carattere distintivo a norma dell-art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

6 Il 9 maggio 2007 la ricorrente esperiva un ricorso dinanzi all-UAMI contro la suddetta decisione, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009).

7 Con decisione 24 ottobre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell-UAMI accoglieva parzialmente il ricorso. In sostanza, la commissione di ricorso aveva considerato che i prodotti per i quali era stata richiesta l-estensione territoriale della protezione alla Comunità europea erano prodotti di consumo corrente, che il pubblico pertinente era composto da consumatori medi anglofoni della Comunità, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti, che il verbo «to tame» significava in particolare «ammorbidire», «dominare o controllare» o «rendere docile» e che la combinazione di parole «tame it» era conforme alle regole di grammatica e di sintassi della lingua inglese. La commissione di ricorso ne aveva dedotto che, relativamente alle lozioni per capelli, ai cosmetici e agli oli essenziali - potendo anche queste ultime due categorie di prodotti essere utilizzate per ammorbidire i capelli - il pubblico pertinente avrebbe potuto percepire l-espressione «tame it» in modo chiaro, immediato e senza secondi fini come un messaggio meramente pubblicitario, che lo informava degli effetti da attendersi al momento dell-uso di tali prodotti. Essa ne aveva concluso che il marchio TAME IT era privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell-art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 con riguardo a detti prodotti. La commissione di ricorso aveva invece ritenuto che non fosse possibile stabilire un nesso rilevante tra il marchio TAME IT ed «i saponi, la profumeria, i dentifrici» e che quindi essa non potesse concludere nel senso dell-assenza di carattere distintivo ai sensi dell-art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 relativamente a detti prodotti. Alla luce di tali elementi la commissione di ricorso aveva, da un lato, respinto il ricorso e confermato la decisione dell-esaminatore nella parte in cui rifiutava la designazione della Comunità europea nella registrazione internazionale del marchio TAME IT per gli «oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli» e, dall-altro, annullato la decisione dell-esaminatore e, per l-effetto, autorizzato la designazione della Comunità...

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