Sentenze nº T-369/06 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 09 Settembre 2009

Data di Resoluzione09 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-369/06

Nella causa T-369/06,

Holland Malt BV, con sede in Lieshout (Paesi Bassi), rappresentata inizialmente dagli avv.ti O. Brouwer e D. Mes, successivamente dagli avv.ti Brouwer, A. Stoffer e P. Schepens,

ricorrente,

sostenuta da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra C. Wissels, dal sig. M. de Grave, dalla sig.ra C. ten Dam e dal sig. Y de Vries, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. Scharf e dalla sig.ra A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 settembre 2006, 2007/59/CE relativa all-aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di Holland Malt BV (GU L 32, pag. 76),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 12 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, la Holland Malt BV, è una joint venture tra il birrificio Bavaria NV, che produce birra e bevande analcoliche e l-Agrifirm, una cooperativa di produttori di cereali della Germania e della parte settentrionale dei Paesi Bassi. La ricorrente ha ottenuto un brevetto che le consente di produrre e di vendere malto HTST (High Temperature, Short Time), una categoria di malto che aumenta la stabilità del gusto, dell-aroma e del carattere frizzante della birra nonché la sua durata di conservazione.

2 Il governo dei Paesi Bassi ha deciso di concedere alla ricorrente un aiuto all-investimento di un importo pari a EUR 7 425 000, nell-ambito di un programma di investimento regionale intitolato «Regionale investeringsprojecten 2000», la cui portata è stata ulteriormente estesa ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all-allegato I del Trattato CE.

3 La sovvenzione concessa alla ricorrente è destinata alla costruzione di un impianto per la produzione del malto a Eemshaven (Paesi Bassi) e mira a raggruppare su uno stesso sito varie operazioni, quali la conservazione e la lavorazione dell-orzo da birra nonché la produzione e la commercializzazione del malto. L-effettivo versamento della sovvenzione è stato sospeso fino alla sua approvazione da parte della Commissione. L-investimento in tale progetto doveva essere attuato entro il 1° luglio 2005 al fine di ottenere il pagamento della sovvenzione.

4 La capacità produttiva prevista per l-impianto di Eemshaven è pari a 120 000 tonnellate annue. In seguito alla costruzione di quest-ultimo e della chiusura di impianti di produzione a Lieshout (Paesi Bassi) e a Wageningen (Paesi Bassi), la capacità di produzione annua della ricorrente doveva essere di 205 000 tonnellate di malto nel 2005, laddove era di 150 000 tonnellate (a Lieshout e a Wageningen) nel 2001. I lavori di costruzione sono iniziati nel febbraio 2004 e, secondo quanto afferma la Commissione nella decisione impugnata, l-impianto per la produzione del malto è divenuto operativo nel 2005.

5 Con lettera 31 marzo 2004, i Paesi Bassi hanno notificato la sovvenzione alla Commissione conformemente all-art. 88, n. 3, CE e al punto 4.2.6 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU 2000, C 28, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti»). Il 5 maggio 2005, la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell-art. 88, n. 2, CE. Poiché detto procedimento ha posticipato il pagamento della sovvenzione al di là del termine iniziale di attuazione fissato dal governo olandese, la ricorrente ha chiesto una proroga di suddetto termine fino all-adozione, da parte della Commissione, di una decisione in merito alla sovvenzione.

6 Il 26 settembre 2006, la Commissione ha adottato la decisione 2007/59/CE relativa all-aiuto di Stato cui i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di Holland Malt BV (GU L 32, pag. 76; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

7 Nella decisione impugnata, la Commissione è giunta alla conclusione che la misura controversa, riguardante un investimento volto a migliorare la qualità dei prodotti della ricorrente e ad aumentare le sue capacità produttive, costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell-art. 87, n. 1, CE. Essa ha successivamente esaminato se detta misura poteva comunque essere dichiarata compatibile con il mercato comune ai sensi dell-art. 87, n. 3, lett. c), CE.

8 In tale contesto, la Commissione ha constatato che non esisteva un mercato separato per il malto HTST o malto premium. Essa ha poi fatto riferimento al punto 4.2.5 degli orientamenti, secondo cui «non sono concessi aiuti [per investimenti connessi alla trasformazione di prodotti agricoli] se non vengono fornite prove sufficienti dell-esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti». Essa ha riscontrato, a tal riguardo, l-esistenza di una sovraccapacità sul mercato mondiale e comunitario del malto e che non era stato dimostrato che esistevano normali sbocchi di mercato.

9 Essenzialmente per questi motivi, all-art. 1 della decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che l-aiuto controverso era incompatibile con il mercato comune. In forza dell-art. 2 della decisione impugnata, il Regno dei Paesi Bassi è tenuto a ritirare l-aiuto di Stato. L-art. 3 della decisione impugnata fa obbligo al Regno dei Paesi Bassi di recuperare l-aiuto illegalmente concesso. Secondo l-art. 4 della decisione impugnata, il Regno dei Paesi Bassi deve informare la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarsi alla decisione impugnata.

Procedimento e conclusioni delle parti

10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2007, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato ad intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con ordinanza 12 giugno 2007, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento.

12 Il Regno dei Paesi Bassi ha depositato la sua memoria e le altre parti hanno presentato le loro osservazioni in merito a quest-ultima entro il termine impartito.

13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la trattazione orale. Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti del Tribunale all-udienza del 12 novembre 2008.

14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare, totalmente o parzialmente, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

15 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

16 Il Regno dei Paesi Bassi conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

In diritto

17 La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo verte su una violazione dell-art. 87, n. 1, CE. Il secondo motivo verte su una violazione dell-art. 87, n. 3, lett. c), CE. Il terzo e quarto motivo vertono, rispettivamente, su una violazione del principio di buon andamento dell-amministrazione e su una violazione dell-obbligo di motivazione previsto dall-art. 253 CE.

18 Il Tribunale ritiene utile esaminare congiuntamente il primo motivo attinente alla violazione dell-art. 87, n. 1, CE, e la prima parte del quarto motivo riguardante la carenza di motivazione per quanto riguarda la qualificazione della misura controversa come aiuto di Stato.

  1. Sul primo motivo attinente ad una violazione dell-art. 87, n. 1, CE, e la prima parte del quarto motivo attinente ad una violazione dell-obbligo di motivazione per quanto riguarda la qualificazione della misura in esame come aiuto di Stato

    Argomenti delle parti

    19 In primo luogo, la ricorrente ritiene che, non avendo dimostrato che la misura controversa costituiva un aiuto ai sensi dell-art. 87, n. 1, CE, la Commissione abbia violato tale disposizione nonché il suo obbligo di motivazione.

    20 Essa fa valere che, al fine di dimostrare che una misura statale costituisce un aiuto di Stato che può avere un impatto sulla concorrenza e che può incidere sugli scambi tra Stati membri, la Commissione deve effettuare un-analisi corretta della situazione del mercato di cui trattasi, della posizione del beneficiario e dei suoi concorrenti in seno a tale mercato, delle condizioni degli scambi tra Stati membri e indicare il vantaggio conferito dalla misura negli scambi intracomunitari. A tal riguardo, essa si riferisce alle sentenze della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (Racc. pag. 809), 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, causa C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione (Racc. pag. I-5151), nonché 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione (Racc. pag. I-8855).

    21 La Commissione dovrebbe provare che la misura ha un impatto concreto piuttosto che del tutto teorico sulle condizioni degli scambi tra Stati membri. Inoltre, secondo la sentenza della Corte 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione (Racc. pag. 4013, punto 18), essa dovrebbe verificare se la misura in causa conceda «un notevole vantaggio ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da favorire essenzialmente le imprese che partecipano agli scambi fra Stati membri».

    22 Rinviando alla sentenza Germania e a./Commissione, citata al punto 20 supra, la ricorrente deduce che, vista la mancata presentazione dei dati afferenti alle sue esportazioni extracomunitarie e del suo volume di affari verso destinazioni all-interno della Comunità, la motivazione della decisione impugnata risulta ancora meno dettagliata di quella della decisione controversa annullata da detta...

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