Sentenze nº T-31/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 09 Settembre 2009

Data di Resoluzione09 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-31/01

Nelle cause riunite da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02 a T-88/02,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

ricorrente nelle cause T-30/01 e T-86/02,

Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa (Spagna), rappresentato dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

ricorrente nelle cause T-31/01 e T-88/02,

Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (Spagna), rappresentato dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

ricorrente nelle cause T-32/01 e T-87/02,

sostenuti dalla

Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

e da

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), con sede in Bilbao (Spagna), rappresentata dagli avv.ti M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco,

intervenienti nelle cause da T-86/02 a T-88/02,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente, nelle cause da T-30/01 a T-32/01, dal sig. J. Flett, dalla sig.ra S. Pardo e dal sig. J.L. Buendía Sierra e, nelle cause da T-86/02 a T-88/02, dai sigg. Buendía Sierra e F. Castillo de la Torre, e successivamente dai sigg. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta dalla

Comunidad autónoma de La Rioja (Spagna), rappresentata, nelle cause T-86/02 e T-87/02, dall-avv. J.M. Criado Gámez e, nella causa T-88/02, dall-avv. I. Serrano Blanco,

interveniente nelle cause da T-86/02 a T-88/02,

avente ad oggetto, nelle cause da T-30/01 a T-32/01, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 28 novembre 2000 di avviare il procedimento previsto dall-art. 88, n. 2, CE per quanto riguarda i vantaggi fiscali concessi dalle disposizioni adottate dalla Diputación Foral de Álava, dalla Diputación Foral de Guipúzcoa e dalla Diputación Foral de Vizcaya, sotto la forma di esenzione dall-imposta sulle società per talune imprese di nuova creazione e, nelle cause da T-86/02 a T-88/02, una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 20 dicembre 2001, 2003/28/CE, 2003/86/CE e 2003/192/CE, relative al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (T-86/02), in Vizcaya (T-87/02) e in Guipúzcoa (T-88/02) (rispettivamente GU 2003, L 17, pag. 20; GU 2003, L 40, pag. 11, e GU 2003, L 77, pag. 1), sotto forma di esenzione dall-imposta sulle società,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse (relatore), D. -váby e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 15 gennaio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

I - I regolamenti comunitari

1 L-art. 87 CE dispone:

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(-)

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

(-)

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

(-)

.

2 L-art. 88 CE prevede:

1. La Commissione procede con gli Stati membri all-esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo e dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell-articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

(-)

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell-articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale

.

3 Il quarto -considerando- del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell-articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1) recita:

per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti; (-) il completamento e il rafforzamento del mercato interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato; (-) in base a questi sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano un aiuto di Stato, possono essere divenute tali

.

4 L-art. 1 del regolamento n. 659/1999 dispone:

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(-)

b) -aiuti esistenti-:

i) (-) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell-entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell-entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

(-)

v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell-evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un-attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c) -nuovi aiuti-: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(-)

f) -aiuti illegali-: i nuovi aiuti attuati in violazione dell-articolo [88], paragrafo 3, [CE];

(-)

.

5 Secondo gli artt. 2, n. 1, e 3 del regolamento n. 659/1999 «qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato» e ad esso «non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato, una decisione di autorizzazione dell-aiuto».

6 L-art. 6 del regolamento n. 659/1999, avente ad oggetto il procedimento di indagine formale, prevede:

1. La decisione di avvio del procedimento d-indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore ad un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

2. Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest-ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine

.

7 Per quanto riguarda le misure non notificate, l-art. 10, n. 1, del regolamento n. 659/1999 dispone che «[l]a Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano».

8 All-art. 13, n. 1, dello stesso regolamento è previsto che tale esame dà luogo, se del caso, ad una decisione di avvio del procedimento di indagine formale. L-art. 13, n. 2, del medesimo regolamento prevede che, nel caso di aiuti illegali, la Commissione non è vincolata rispetto ai termini vigenti in materia di esame preliminare e di procedimento di indagine formale in caso di aiuto notificato.

9 L-articolo 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 cos-

dispone:

Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l-aiuto dal beneficiario (-). La Commissione non impone il recupero dell-aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario

.

10 Con la sua comunicazione sul regime degli aiuti a finalità regionale indirizzata agli Stati membri il 21 dicembre 1978 (GU 1979, C 31, pag. 9; in prosieguo: la «comunicazione del 1978 sul regime di aiuti a finalità regionale») la Commissione ha posto i principi di coordinamento applicabili ai regimi di aiuti a finalità regionale e ha formulato, nell-introduzione, delle «riserve di principio circa la compatibilità degli aiuti di funzionamento con il mercato comune». Inoltre, tale comunicazione fissa dei massimali differenziati di intensità di tali aiuti, nella percentuale dell-investimento iniziale e in unità di conto europeo per impiego creato con l-investimento iniziale (v. punti 2 e 3 della comunicazione).

11 Con la sua...

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