Sentenze nº T-301/04 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 09 Settembre 2009

Data di Resoluzione09 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-301/04

Nella causa T-301/04,

Clearstream Banking AG, con sede in Francoforte sul Meno (Germania),

Clearstream International SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo),

rappresentate dagli avv.ti H. Satzky e B. Maassen, avocats,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. T. Christoforou, A. Nijenhuis e M. Schneider, successivamente dai sigg. Nijenhuis e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 giugno 2004, C (2004) 1958 def., relativa ad un procedimento a norma dell-art. 82 [CE] [caso COMP/38.096 - Clearstream (compensazione e regolamento)],

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, M. Prek (relatore) e V.M. Ciuc-, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza dell-8 ottobre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all-origine della controversia

1 La seconda ricorrente, la Clearstream International SA (in prosieguo: la «CI»), con sede a Lussemburgo, è una società holding che detiene il controllo della prima ricorrente, la Clearstream Banking AG (in prosieguo: la «CBF»), con sede a Francoforte sul Meno (Germania), nonché della Clearstream Banking Luxembourg SA (in prosieguo: la «CBL»). Il gruppo Clearstream fornisce servizi di compensazione, di regolamento e di custodia di valori mobiliari. La CBL e la Euroclear Bank SA (in prosieguo: la «EB»), con sede a Bruxelles (Belgio), costituiscono gli unici due depositari centrali internazionali di titoli attualmente operanti nell-Unione europea. La CBF è, in Germania, il depositario centrale di titoli ed è, attualmente, la sola banca a possedere lo status di banca di deposito di valori mobiliari (Wertpapiersammelbank).

2 Il 22 marzo 2001, la Commissione delle Comunità europee avviava d-ufficio un-inchiesta sui servizi di compensazione e di regolamento, rivolgendo una prima serie di richieste di informazioni a taluni istituti, successivamente richieste supplementari concentrate sull-eventuale comportamento abusivo della CI e della CBF.

3 In data 28 marzo 2003, la Commissione trasmetteva alle ricorrenti una comunicazione di addebiti, cui queste rispondevano il 30 maggio seguente. L-audizione si svolgeva il 24 luglio 2003. In occasione dell-audizione, la EB, quale terzo interessato al procedimento, esprimeva il proprio parere sulla definizione del mercato e rispondeva ad una richiesta di informazioni della Commissione.

4 Le ricorrenti hanno avuto accesso al fascicolo della Commissione in data 14 aprile e 3 novembre 2003. Con comunicazione del 17 novembre 2003, la Commissione richiamava l-attenzione delle ricorrenti sulle modalità con cui essa intendeva utilizzare taluni elementi inseriti agli atti successivamente alla concessione di accesso al fascicolo medesimo avvenuto il 14 aprile 2003, nonché le informazioni relative ai costi fornite dalle ricorrenti successivamente all-audizione del mese di luglio, invitando le ricorrenti medesime ad esprimere commenti in merito. Le ricorrenti rispondevano con comunicazione del 1° dicembre 2003.

La decisione impugnata

5 In data 2 giugno 2004, la Commissione emanava la decisione C (2004) 1958 def., relativa ad un procedimento a norma dell-art. 82 [CE] (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in cui contestava alle ricorrenti la violazione dell-art. 82 CE, da un lato, per aver negato la fornitura di servizi di compensazione e di regolamento primari alla EB attuando un comportamento discriminatorio nei suoi confronti e, dall-altro, per aver applicato alle EB prezzi discriminatori.

6 La decisione impugnata contiene informazioni generali sulla compensazione e sul regolamento delle operazioni sui valori mobiliari, il cui nucleo essenziale è riportato qui di seguito.

7 La liquidazione delle operazioni di acquisto e di vendita di valori mobiliari necessita di una verifica permanente della titolarità dei valori di cui trattasi, al fine di garantire la certezza del diritto in casi di trasferimento della proprietà a seguito dell-operazione di acquisto o di vendita e per garantire il servizio continuativo dello strumento. Per tale motivo, la negoziazione di un valore mobiliare dev-essere seguita da una serie di operazioni complementari.

8 La compensazione (clearing) è l-operazione che viene effettuata tra la negoziazione ed il regolamento. Essa garantisce che il venditore e l-acquirente abbiano concluso un-operazione identica e che il venditore sia abilitato a vendere i valori mobiliari di cui trattasi. Il regolamento (settlement) è il trasferimento definitivo dei valori mobiliari e dei fondi tra l-acquirente ed il venditore, nonché l-effettuazione delle corrispondenti scritture nei conti titoli.

9 Esistono tre tipi di prestatori di servizi di compensazione e di regolamento:

- il depositario centrale di titoli (in prosieguo: il «DCT») è un istituto che detiene e gestisce valori mobiliari e che consente di effettuare operazioni sui valori mobiliari, quali il trasferimento di titoli tra due parti, mediante l-effettuazione di scritture contabili; nel rispettivo paese d-origine il DCT fornisce servizi di compensazione e di regolamento delle operazioni effettuate sui valori mobiliari presso di esso in deposito (in conservazione finale); può parimenti offrire servizi in qualità di intermediario nell-ambito di operazioni transfrontaliere di compensazione e di regolamento qualora il deposito primario dei valori mobiliari sia collocato in un altro paese;

- il depositario centrale internazionale di titoli (in prosieguo: il «DCIT») è un istituto la cui attività principale consiste nella compensazione e nel regolamento in un ambito internazionale; esso garantisce la compensazione ed il regolamento di valori mobiliari internazionali o di transazioni transfrontaliere sui valori mobiliari nazionali;

- le banche, in qualità di intermediarie, offrono ai propri clienti servizi afferenti alle operazioni sui valori mobiliari, ove tali operazioni, nell-Unione europea, sono in linea generale nazionali.

10 Tutti i valori mobiliari devono essere depositati, fisicamente o elettronicamente, presso un istituto per essere ivi conservati.

11 In Germania, il Depotgesetz (legge tedesca sul deposito dei valori mobiliari) prevede due tipi di conservazione finale di valori mobiliari: la conservazione collettiva e la conservazione individuale. Nel caso di conservazione collettiva, valori mobiliari fungibili e tecnicamente adattati dello stesso tipo depositati presso una pluralità di depositari e/o di proprietari sono conservati sotto forma di deposito collettivo unico.

12 Ai fini della decisione impugnata e, in particolare, della definizione del mercato, la Commissione ha operato una distinzione tra i servizi di compensazione e di regolamento «primari» e «secondari».

13 La compensazione ed il regolamento primari vengono effettuati dall-istituto stesso che garantisce la conservazione finale dei titoli e ciò ad ogni modificazione di posizione nei conti titoli da essa detenuti.

14 La compensazione ed il regolamento secondari vengono effettuati, secondo la decisione impugnata, da intermediari, vale a dire da operatori del mercato diversi dall-istituto presso il quale i titoli sono conservati (nella specie, le banche, i DCIT e i DCT non tedeschi).

15 La compensazione ed il regolamento secondari riguardano sia operazioni interne, vale a dire operazioni in cui la transazione ha luogo tra due clienti dello stesso intermediario, consentendo in tal modo di effettuare le operazioni nei libri dell-intermediario medesimo senza corrispondente operazione presso il DCT, sia operazioni speculari con cui gli intermediari finanziari procedono alle scritture contabili necessarie per riflettere il risultato della compensazione e del regolamento effettuati dalla DCT nei confronti dei loro clienti. Nel secondo caso, gli intermediari possono fornire servizi di compensazione e di regolamento ai loro clienti solamente qualora esista una connessione con il sistema del DCT.

16 A seconda delle esigenze, l-accesso dei depositari intermediari al depositario centrale può essere diretto (in quanto membro o cliente) o indiretto (tramite un intermediario). Nella specie, la connessione tra la CBF ed i propri clienti è garantita dal sistema di regolamento della CBF, costituito da Cascade e da Cascade RS. Cascade è un sistema informatizzato che consente di inserire e gestire istruzioni di regolamento e costituisce parimenti la piattaforma di regolamento per tali istruzioni. Cascade RS (Registered Shares, vale a dire azioni nominative) costituisce un subsistema di Cascade, che consente ai clienti della CBF di inserire le informazioni specifiche richieste dal processo di registrazione e di cancellazione per le azioni nominative. Esistono due tipi di accesso a Cascade e a Cascade RS: l-accesso manuale (chiamato anche «on line») e l-accesso interamente automatizzato grazie al trasferimento di dati.

17 Secondo la decisione impugnata (punti 196-198), il mercato geografico di cui trattasi è quello della Germania laddove i valori mobiliari emessi secondo il diritto tedesco costituiscono oggetto di conservazione finale in Germania.

18 La Commissione rileva che, a termini dell-art. 5 del Depotgesetz, tutti i valori conservati collettivamente in Germania devono essere detenuti da una banca di deposito di valori mobiliari riconosciuta e che, attualmente, in Germania l-unico depositario di questo tipo è la CBF. Precisando che la conservazione collettiva costituisce la forma di conservazione di titoli più utilizzata in Germania, la Commissione rileva che, secondo le ricorrenti stesse, il 90% dei valori tedeschi esistenti sono depositati presso la CBF (punti 23-25 della decisione impugnata).

19 Per quanto attiene alla delimitazione del mercato di servizi di cui trattasi, la Commissione rileva (punti 199 e 200 della decisione impugnata)...

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