Sentenze nº T-270/01 da Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 09 Settembre 2009

Data di Resoluzione09 Settembre 2009
EmittenteTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Numero di RisoluzioneT-270/01

Nelle cause riunite da T-227/01 a T-229/01, T-265/01, T-266/01 e T-270/01,

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (Spagna),

Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco (Spagna),

rappresentati inizialmente dall-avv. R. Falcón Tella, successivamente dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

ricorrenti nella causa T-227/01,

sostenuti da

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava (Spagna), rappresentata dagli avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi,

e da

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), con sede in Bilbao (Spagna), rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Araujo Boyd e R. Sanz, successivamente dagli avv.ti Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco,

intervenienti,

Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (Spagna),

Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco,

rappresentati inizialmente dall-avv. R. Falcón Tella, successivamente dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

ricorrenti nella causa T-228/01,

sostenuti da

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya (Spagna), rappresentata dagli avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi,

e da

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), con sede in Bilbao, rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Araujo Boyd e R. Sanz, successivamente dagli avv.ti Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco,

intervenienti,

Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa (Spagna),

Comunidad autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco, rappresentati inizialmente dall-avv. R. Falcón Tella, successivamente dagli avv.ti M. Morales Isasi e I. Sáenz-Cortabarría Fernández,

ricorrenti nella causa T-229/01,

sostenuti da

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (Spagna), rappresentata dagli avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi,

e da

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), con sede in Bilbao, rappresentata inizialmente dagli avv.ti M. Araujo Boyd e R. Sanz, successivamente dagli avv.ti Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco,

intervenienti,

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), con sede in Bilbao, rappresentata dagli avv.ti M. Araujo Boyd, L. Ortiz Blanco e V. Sopeña Blanco,

ricorrente nelle cause T-265/01, T-266/01 e T-270/01,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. J. Buendía Sierra, successivamente dai sigg. F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Comunidad autónoma de La Rioja (Spagna), rappresentata inizialmente dall-avv. A. Bretón Rodríguez, successivamente dagli avv.ti J. Criado Gámez e I. Serrano Blanco,

interveniente,

aventi ad oggetto, nelle cause T-227/01 e T-265/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1), nelle cause T-228/01 e T-266/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1) e, nelle cause T-229/01 e T-270/01, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26).

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse (relatore), D. -váby e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all-udienza del 16 gennaio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

I - I regolamenti comunitari

1 L-art. 87 CE dispone:

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(-)

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

(-)

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

(-)

.

2 L-art. 88 CE prevede:

1. La Commissione procede con gli Stati membri all-esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo e dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell-articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

(-)

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell-articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale

.

3 L-art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell-[art. 88 CE] (GU L 83, pag. 1) recita:

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(-)

b) -aiuti esistenti-:

i) (-), tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell-entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell-entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

(-)

v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell-evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un-attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c) -nuovi aiuti-: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(-)

f) -aiuti illegali-: i nuovi aiuti attuati in violazione dell-articolo [88], paragrafo 3, [CE];

(-)

.

4 Secondo gli artt. 2, n. 1, e 3 del regolamento n. 659/1999 «qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato» e ad esso «non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato, una decisione di autorizzazione dell-aiuto».

5 Per quanto riguarda le misure non notificate, l-art. 10, n. 1, del regolamento n. 659/1999 dispone che: «[l]a Commissione esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano». All-art. 13, n. 1, dello stesso regolamento è previsto che tale esame dà luogo, se del caso, ad una decisione di avvio del procedimento di indagine formale. L-art. 13, n. 2, del medesimo regolamento prevede che, nel caso di aiuti illegali, la Commissione non è vincolata al rispetto dei termini vigenti in materia di esame preliminare e di procedimento formale di esame in caso di aiuto notificato.

6 L-articolo 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999 cos-

dispone:

Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l-aiuto dal beneficiario (-). La Commissione non impone il recupero dell-aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario

.

7 La comunicazione della Commissione sull-applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU 1998, C 384, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 1998 sugli aiuti fiscali alle imprese») contiene, in particolare, disposizioni sulla distinzione tra aiuti di Stato e misure generali. I punti 13 e 14 di tale comunicazione prevedono:

13. Le misure fiscali a favore di tutti gli agenti economici che operano sul territorio di uno Stato membro sono, in linea di principio, misure di carattere generale (-). Non costituiscono aiuto di Stato, purché si applichino indistintamente a tutte le imprese e [a] tutte le produzioni le misure sottoelencate:

- misure di pura tecnica fiscale (-);

- misure che, nel ridurre l-onere fiscale connesso a determinati costi di produzione, perseguono un obiettivo di politica economica generale (-).

14. Il fatto che talune imprese o taluni settori beneficino più di altri di alcune di queste misure fiscali non implica...

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