N. 216 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 2009

IL TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 728 del 2008, proposto da Giorgio Cerruti Di Castiglione, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

Contro il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, e l'Universita' degli studi di Torino, in persona del Rettore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domiciliano per legge in Torino, corso Stati Uniti n. 45; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emanato dal rettore dell'Universita' degli studi di Torino il 23 aprile 2008, n. 2390, comunicato successivamente, con il quale il ricorrente, professore associato per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese, presso la facolta' di lingue e letterature straniere, e' stato collocato fuori ruolo a decorrere dal 1° novembre 2008 e fino al 31 ottobre 2009;

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la comparsa di costituzione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e dell'Universita' degli studi di Torino, con la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 505/08 del 13 giugno 2008;

Vista la memoria del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2009 il primo referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale.

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 12 maggio 2008 e depositato il successivo 20 maggio, il prof. Giorgio Cerruti Di Castiglione, nato a Bricherasio il 19 settembre 1943, professore associato per il settore scientifico disciplinare L-LIN/03 Letteratura francese presso la facolta' di lingue e letterature straniere dell'Universita' degli studi di Torino, evidenziava di avere avuto titolo a permanere in attivita', sia pure in posizione di 'fuori ruolo', per un ulteriore triennio, e quindi sino al 31 ottobre 2011 e che, sulla base di tale situazione legislativa, aveva anche organizzato i successivi momenti di impegno accademico e proposto la relativa domanda in data 8 aprile 2008.

In merito era in vigore la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d.

'Legge Finanziaria 2008'), il cui art. 2, comma 434, sopprimendo il regime 'fuori ruolo' dei professori universitari a far data dal 1° novembre 2010, ne disponeva anche una sua applicazione anticipata per coloro che sarebbero stati collocati, appunto, in 'fuori ruolo' negli anni antecedenti.

In particolare, tale disposizione legislativa, rubricata 'Riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari e abolizione del fuori ruolo dal 2010', stabiliva che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di 'fuori ruolo' dei professori universitari precedente la quiescenza era ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data erano in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo erano posti in quiescenza al termine dell'anno accademico medesimo.

In piu', a decorrere dal 1° gennaio 2009, il periodo di 'fuori ruolo' dei professori universitari precedente la quiescenza era ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data erano in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo erano posti in quiescenza al termine dell'anno accademico medesimo. Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di 'fuori ruolo' dei professori universitari precedente la quiescenza era definitivamente abolito e coloro che alla medesima data erano in servizio come professori nel primo anno accademico fuori molo erano posti in quiescenza al termine dell'anno accademico stesso.

In applicazione della suddetta disposizione, quindi, il rettore dell'Umversita' degli studi di Torino adottava il decreto 23 aprile 2008, n. 2390, con il quale era previsto pero' che il periodo di 'fuori ruolo' del ricorrente avesse la durata di un solo anno, dal 1° novembre 2008 al 31ottobre 2009.

Il ricorrente, quindi, chiedeva l'annullamento, previa sospensione, di tale provvedimento, lamentando quanto segue.

  1. - Violazione di legge in riferimento con riferimento al disposto dell'art. 2, comma 434, defla legge statale 24 dicembre 2007, n. 244.

    Il ricorrente specificava che, essendo nato il 19 settembre 1943, dopo il servizio attivo, avrebbe dovuto essere collocato fuori molo per una durata biennale, sino al 31 ottobre 2010.

    Invece il provvedimento rettorale impugnato, in base alla 'Legge Finanziaria 2008' sopra ricordata, gli attribuiva un solo anno di periodo 'fuori ruolo', dal 1° novembre 2008 al 31ottobre 2009 ma, a tenore della stessa disposizione, il ricorrente, collocato fuori ruolo, come detto, a partire dal 1° novembre 2008, doveva essere invece destinatario di tale periodo di 'fuori ruolo' per due anni accademici, fino al 31 ottobre 2010, posto che a decorrere proprio dal 1° gennaio 2008 il periodo di fuori ruolo era appunto ridotto a quella durata.

    Ne conseguiva che per una corretta applicazione della norma il ricorrente doveva essere trattenuto 'fuori ruolo' sino al 31 ottobre 2010, perche' il collocamento 'fuori ruolo' e' stato comunque assunto precedentemente al 1° gennaio 2009, data di vigore della riduzione ad un anno di tale collocamento, in data 23 aprile 2008 con il provvedimento appunto impugnato nella presente sede che non era stato rispettoso, quindi, del principio generale secondo cui tempus regit actum, non derogato da alcuna norma di legge esplicita nel caso di...

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