Sentenza nº 23 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 2017

RelatoreSilvana Sciarra
Data di Resoluzione26 Gennaio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 23

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), promosso dal Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra A. S. ed altri e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 5 gennaio 2015, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di A. S. ed altri, dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 dicembre 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Raffaele Trivellini per A. S. ed altri, Luigi Caliulo per l’INPS e l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2015, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per violazione degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede, per il calcolo della pensione ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente ai 57 anni d’età, l’attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d’età pensionabile in vigore».

    1.1.– Il giudice a quo espone di dover decidere sul ricorso proposto il 29 maggio 2014 da A. S., titolare, insieme ai minori V. S., N. S. e L. S., di una pensione ai superstiti a carico del “Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti”.

    Il ricorrente nel giudizio principale ha impugnato il provvedimento dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 21 ottobre 2013 che, nel determinare la trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva, ne ha riliquidato l’importo nella misura di euro 125,27 per dodici mensilità, oltre ad euro 41,75 a titolo di tredicesima.

    L’INPS ha applicato, sul montante contributivo, il coefficiente di trasformazione del 4,3040 per cento, relativo all’età anagrafica di cinquantasette anni, così come statuisce l’art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995 nell’ipotesi di assicurato morto prima di compiere cinquantasette anni.

    Il ricorrente lamenta l’inadeguatezza dell’importo così liquidato a titolo di pensione e imputa tale inadeguatezza, per un verso, all’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, che omette di applicare l’integrazione al minimo per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo e, per altro verso, alla mancanza di un meccanismo di attualizzazione del coefficiente di trasformazione, che tenga conto dei successivi innalzamenti dell’età pensionabile.

    Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha sospettato di illegittimità costituzionale la normativa in esame e ha invocato l’applicazione del coefficiente di trasformazione previsto per un assicurato di età pari a sessantanove anni e tre mesi (6,283 per cento) e, con riguardo ai minori, una liquidazione della pensione in misura non inferiore al “minimo vitale”, costituito dall’assegno sociale.

    L’INPS, nel resistere al ricorso, ha ribadito la correttezza della scelta di applicare il coefficiente di trasformazione relativo all’età figurativa di cinquantasette anni, determinato da una disciplina che attua il principio di «stretta proporzionalità tra contribuzione versata e prestazioni previdenziali».

    Quanto all’insussistenza di un meccanismo di integrazione al minimo per le pensioni di reversibilità, liquidate per intero con il sistema contributivo (art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995), l’INPS ha eccepito l’irrilevanza delle censure, in quanto il ricorrente avrebbe adombrato «un mero pericolo, non attuale, di disagio economico» e avrebbe trascurato di svolgere considerazioni più analitiche «in ordine alle concrete condizioni patrimoniali del nucleo familiare».

    1.2.– Anche il giudice a quo reputa lacunose le allegazioni del ricorso sulle conseguenze pregiudizievoli della mancata integrazione al minimo e ritiene rilevanti e non manifestamente infondate le sole questioni di legittimità costituzionale che attengono al mancato adeguamento del coefficiente di trasformazione dei contributi versati.

    In punto di rilevanza, il giudice rimettente specifica che «applicando le norme impugnate la domanda dovrebbe essere certamente rigettata».

    1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo muove dal rilievo che la legge n. 335 del 1995 calcola la pensione sulla base dei contributi versati e accreditati durante l’intera vita lavorativa, «sommati e rivalutati per costituire il cd. montante individuale, e moltiplicati per un coefficiente di trasformazione stabilito dalla legge in base all’età del lavoratore».

    Quando l’assicurato muoia prima di raggiungere i cinquantasette anni di età, per il calcolo della pensione ai superstiti si deve sempre applicare il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età figurativa di cinquantasette anni.

    Tale coefficiente di trasformazione, giustificato alla luce della normativa dell’epoca, che disponeva il pensionamento di vecchiaia al compimento del cinquantasettesimo anno di età, ha registrato nel corso degli anni una progressiva riduzione, per effetto del combinarsi di due fattori: l’innalzamento dell’età pensionabile e la necessità, imposta...

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