Ordinanza nº 11 da Constitutional Court (Italy), 13 Gennaio 2017
Relatore | Giulio Prosperetti |
Data di Resoluzione | 13 Gennaio 2017 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 11
ANNO 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giorgio LATTANZI Giudice
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 2 e 5, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra G. I., P. G. e V. F. e la Regione Campania, nonché l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) chiamato in causa, con ordinanza del 1° dicembre 2014, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di costituzione dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
udito l’avvocato Antonino Sgroi per l’INPS.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza del 1° dicembre 2014 (reg. ord. n. 175 del 2015), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 81, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 19, commi 2 e 5, della legge della Regione Campania 22 [recte 19] gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007);
che il comma 2 del citato art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2007 dispone: «In applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al personale assunto ai sensi della L.R. 6 febbraio 1990, n. 4, della L.R. 24 febbraio 1990, n. 8 e della L.R. 15 gennaio 1991, n. l, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici»;
che il comma 5 del medesimo art. 19 della citata legge regionale dispone: «Gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati e versati per il tramite dell’amministrazione regionale»;
che il giudice rimettente riferisce che i ricorrenti nel giudizio principale hanno chiesto «che fosse dichiarata la omissione contributiva della Regione Campania-Giunta regionale, per gli anni antecedenti alla immissione nei ruoli regionali, avvenuta in data 18.04.1990, (in attuazione della Legge Regionale n. 4 del 6.02.1990)»;
che il giudice a quo ravvisa la “rilevanza” della norma in oggetto ai fini della definizione del giudizio «avendo gli attuali ricorrenti ottenuto il riconoscimento “ai fini giuridici” del servizio pre ruolo […], in tal sede lamentandosi della ascrivibilità a proprio carico del relativo onere contributivo»;
che il rimettente asserisce che, «incontroversa la natura “convenzionale” del servizio pre ruolo reso da essi ricorrenti», la domanda azionata dai medesimi «non potrebbe che...
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