Ordinanza nº 11 da Constitutional Court (Italy), 13 Gennaio 2017

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione13 Gennaio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 11

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 2 e 5, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra G. I., P. G. e V. F. e la Regione Campania, nonché l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) chiamato in causa, con ordinanza del 1° dicembre 2014, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di costituzione dell’INPS;

udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l’avvocato Antonino Sgroi per l’INPS.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con ordinanza del 1° dicembre 2014 (reg. ord. n. 175 del 2015), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera o), e 81, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 19, commi 2 e 5, della legge della Regione Campania 22 [recte 19] gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007);

che il comma 2 del citato art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2007 dispone: «In applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, articolo 3, comma 3, al personale assunto ai sensi della L.R. 6 febbraio 1990, n. 4, della L.R. 24 febbraio 1990, n. 8 e della L.R. 15 gennaio 1991, n. l, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici»;

che il comma 5 del medesimo art. 19 della citata legge regionale dispone: «Gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo carico dei diretti interessati e versati per il tramite dell’amministrazione regionale»;

che il giudice rimettente riferisce che i ricorrenti nel giudizio principale hanno chiesto «che fosse dichiarata la omissione contributiva della Regione Campania-Giunta regionale, per gli anni antecedenti alla immissione nei ruoli regionali, avvenuta in data 18.04.1990, (in attuazione della Legge Regionale n. 4 del 6.02.1990)»;

che il giudice a quo ravvisa la “rilevanza” della norma in oggetto ai fini della definizione del giudizio «avendo gli attuali ricorrenti ottenuto il riconoscimento “ai fini giuridici” del servizio pre ruolo […], in tal sede lamentandosi della ascrivibilità a proprio carico del relativo onere contributivo»;

che il rimettente asserisce che, «incontroversa la natura “convenzionale” del servizio pre ruolo reso da essi ricorrenti», la domanda azionata dai medesimi «non potrebbe che...

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