Ordinanza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 05 Gennaio 2017

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione05 Gennaio 2017
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 2

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto BARBERA ”

Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Tribunale ordinario di Cassino, nel procedimento vertente tra A.L.T. ed altro ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, con ordinanza del 16 novembre 2015, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 novembre 2015, il Tribunale ordinario di Cassino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l’applicazione all’autore dell’illecito amministrativo della legge successiva più favorevole;

che viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU); all’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; nonché all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000;

che il rimettente espone di doversi pronunciare in ordine all’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981, avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui è stata contestata alle parti opponenti la violazione dell’obbligo – previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES) – di notificare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio l’assunzione di lavoratori a tempo parziale; nel caso in esame, la sanzione per tale condotta omissiva è stata determinata, ai sensi dell’art. 8, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 61 del 2000, nella misura di euro 129.103,29;

che, in seguito, l’art. 85 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ha abrogato la previsione dell’obbligo del datore di lavoro di dare comunicazione dell’assunzione del lavoratore a tempo parziale, eliminando così anche la relativa disciplina sanzionatoria;

che pertanto, in base alla normativa più favorevole sopravvenuta, non è più prevista alcuna sanzione, in quanto la condotta addebitata agli opponenti non è più considerata illecito amministrativo; tuttavia, osserva il rimettente, l’applicabilità della nuova disciplina nel caso in esame sarebbe preclusa dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981, il quale non contempla la retroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole prevista, invece, per le sanzioni penali, dall’art. 2, secondo comma, del codice penale;

che in riferimento alla non manifesta infondatezza, il rimettente, pur consapevole della giurisprudenza di questa Corte che, in passato, ha escluso che l’applicazione retroattiva della lex mitior in materia di sanzioni amministrative sia costituzionalmente necessitata (ordinanze n. 501 del 2002 e n. 245 del 2003), ritiene, tuttavia, che detta soluzione possa essere riconsiderata alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza, anche costituzionale, degli ultimi anni e delle esigenze di conformità dell’ordinamento agli obblighi internazionali;

che, ad avviso del giudice...

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