LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 20 - Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunita' montane e per il riordino delle comunita' montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 45 del 6 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto 1. Nelle more del riordino delle comunita' montane e della razionalizzazione complessiva delle forme di associazionismo intercomunale, in coerenza con i principi contenuti nell'art. 2, commi dal 17 al 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, la presente legge detta norme sugli organi delle comunita' montane e sulle relative indennita', al fine della riduzione delle spese correnti di funzionamento di tali enti e stabilisce i principi per il riordino delle comunita' montane di cui alla legge regionale n. 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche.

Art. 2.

Organi delle comunita' montane 1. Sono organi delle comunita' montane:

  1. l'assemblea;

  2. il presidente;

  3. l'ufficio di presidenza;

  4. il revisore dei conti.

    1. Gli organi delle comunita' montane durano in carica cinque anni.

      Art. 3.

      Assemblea 1. L'assemblea e' composta dai sindaci dei comuni facenti parte della comunita' montana o dai loro delegati, nonche', nel numero massimo di due, dai candidati alla carica di presidente risultati non eletti che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi.

    2. All'assemblea spettano le funzioni di alta amministrazione, nonche' i poteri di indirizzo e di controllo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici nel rispetto degli atti regionali di programmazione. In particolare, l'assemblea adotta:

  5. lo statuto;

  6. il regolamento di organizzazione, che determina, in particolare, l'articolazione delle strutture, la consistenza della dotazione organica e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

  7. il regolamento di contabilita';

  8. il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonche' il rendiconto generale;

  9. i programmi pluriennali e annuali di attivita' e i relativi aggiornamenti.

    Art. 4.

    Presidente 1. Il presidente e' eletto, sulla base di un programma di mandato, dai consigli comunali dei comuni appartenenti a ciascuna comunita' montana, riuniti in seduta congiunta, ovvero in sedute consiliari che si svolgono nella medesima giornata. In prima convocazione, la seduta e' valida con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla comunita' montana, o del consiglio comunale in caso di sedute che si svolgono contemporaneamente. In seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora...

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