DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 agosto 2008, n. 31 - Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale (articolo 67, comma 4 sexies, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. n. 43 del 21 ottobre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Vvisto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1974 in data 8 agosto 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il 'Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale (articolo 67, comma 4 sexies, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)',

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 67, commi da 4 bis a 4 sexies, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito indicata come 'legge provinciale', disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale, di seguito denominata 'agenzia'.

Art. 2.

Ordinamento e compiti dell'agenzia 1. L'agenzia, istituita dall'articolo 67, comma 4bis, della legge provinciale quale organo della Provincia ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), ha sede in Trento ed e' dotata di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile.

L'agenzia e' sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 15.

  1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dell'allegato A della medesima legge, il dipartimento provinciale di riferimento dell'agenzia e' il dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.

  2. L'agenzia, anche in raccordo con gli sviluppi a livello nazionale e internazionale dei sistemi di formazione terziaria o superiore a carattere non universitario, ha il compito di:

    1. progettare, gestire, affidare, valutare e monitorare i percorsi di alta formazione professionale;

    2. certificare le competenze acquisite, nel rispetto delle modalita' e criteri definiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge provinciale;

    3. provvedere alla promozione e alla divulgazione dell'alta formazione professionale;

    4. fornire un supporto al dipartimento di riferimento per:

    1) la definizione dei piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale;

    2) la definizione delle modalita' e dei criteri per l'attestazione dell'acquisizione delle competenze di alta formazione anche al fine del riconoscimento a livello nazionale, europeo ed internazionale del titolo acquisito;

    3) lo sviluppo del raccordo tra il sistema dell'istruzione e formazione professionale e l'alta formazione professionale;

    4) l'innovazione e la ricerca nell'ambito del sistema della formazione professionale.

  3. Al fine dello svolgimento dei propri compiti l'agenzia puo' richiedere la collaborazione di istituti di ricerca, delle universita', dell'istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e di altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo dei sistemi dell'alta formazione professionale a livello locale, nazionale e internazionale.

    Art. 3.

    Progettazione dei percorsi di alta formazione professionale 1. La progettazione dei percorsi di alta formazione professionale, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 4, della legge provinciale concernente i piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale, consiste:

    1. nell'analisi dei fabbisogni emergenti in relazione alle prospettive di sviluppo del Trentino;

    2. nella definizione e revisione periodica delle figure professionali;

    3. nella definizione e aggiornamento periodico dei percorsi formativi.

  4. Per le attivita' indicate dal comma 1, lettere a) e b), e' acquisito il parere del comitato tecnico previsto dall'articolo 8.

  5. Per la realizzazione della progettazione l'agenzia puo' avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti dal direttore, che possono prevedere al proprio interno anche la presenza di soggetti appartenenti alla categoria economica di riferimento per la figura professionale da individuare.

    Art. 4.

    Modalita' per l'affidamento e la gestione dei percorsi di alta formazione professionale 1. L'agenzia coordina e affida la realizzazione dei percorsi di alta formazione professionale alle istituzioni scolastiche e formative, attenendosi a criteri di economicita' e qualita' e secondo le modalita' stabilite da questo articolo.

  6. Per l'affidamento l'agenzia individua le istituzioni scolastiche e formative mediante procedura comparativa, previa pubblicazione di un avviso che contiene in particolare:

    1. la denominazione della figura professionale da formare;

    2. il profilo professionale della figura da formare con specifica indicazione delle competenze da acquisire;

    3. le modalita' e i termini di presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche e formative;

    4. le caratteristiche generali dei percorsi di alta formazione professionale, del partenariato con i soggetti pubblici e privati, nonche' i criteri generali per la didattica e l'organizzazione dei percorsi di alta formazione professionale, come definiti dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 4, della legge provinciale concernente i piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale;

    5. i criteri generali per la gestione organizzativa-amministrativa dei percorsi di alta formazione professionale e i parametri finanziari per l'assegnazione delle relative risorse, come definiti dalla Giunta provinciale;

    6. i criteri e le modalita' di valutazione delle candidature presentate, sulla base dei seguenti elementi essenziali:

    1) i requisiti tecnici e strutturali necessari per l'attuazione del percorso di alta formazione anche con riguardo alla disponibilita' di infrastrutture, di macchinari e di strumenti tecnici, o all'impegno all'acquisizione in disponibilita' degli stessi;

    2) la previsione dell'utilizzo di personale qualificato per le principali funzioni di tutoraggio e coordinamento nonche' per l'attivita' di docenza;

    3) la presenza di accordi con aziende e con categorie economiche di riferimento per lo svolgimento della formazione nel contesto lavorativo;

    4) la presenza di accordi di partenariato con soggetti pubblici e privati, e in particolare dell'attivazione di strumenti strutturati e continuativi di confronto e dialogo con attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per la formazione e con il contesto socio-economico di riferimento;

    5) i risultati dell'attivita' di monitoraggio e valutazione dei percorsi di alta formazione gia' realizzati.

  7. La valutazione delle candidature presentate e l'individuazione delle istituzioni scolastiche e formative affidatarie sono effettuate da un apposito nucleo tecnico nominato dal direttore dell'agenzia. Il...

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