LEGGE REGIONALE 10 marzo 2009, n. 4 - Disposizioni in materia di cultura - Modifiche alle leggi regionali n. 39/1974, n. 39/1984, n. 81/1985, n. 39/1991, n. 9/1993, n. 35/1995, n. 28/2008 - Collegato ordinamentale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 13 marzo 2009

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39

  1. Alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 4 dell'art. 10 le parole 'di cui al successivo art.

      15' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'art. 16';

    2. l'art. 16 e' sostituito dal seguente:

      'Art. 16 - 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva i criteri e le modalita' di intervento, compresa la possibilita' di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa, per la realizzazione delle iniziative in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

  2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.';

    1. l'art. 17 e' abrogato.

    Art. 2.

    Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39

  3. Alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. i commi 1 e 2 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti:

    '1. La giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi in conto capitale di cui all'art. 1.

  4. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.';

    1. i commi 3 e 4 dell'art. 7 sono abrogati;

    2. i commi 1 e 2 dell'art. 9 sono abrogati;

    3. il comma 1 dell'art. 10 e' abrogato.

    Art. 3.

    Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81

  5. Alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la lettera c) del comma 2 dell'art. 4 e' sostituita dalla seguente:

      'c) approva la delibera triennale di cui all'art. 22 e le relative variazioni;';

    2. il comma 3 dell'art. 5 e' abrogato;

    3. alla rubrica del titolo III, la parola 'programma' e' sostituita dalla seguente: 'programmazione';

    4. la rubrica dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente 'delibera triennale';

    5. l'alinea del comma 1 dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente:

      '1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:';

    6. alla lettera a) del comma 1 dell'art. 22, le parole 'gli indirizzi programmatici e' sono soppresse;

    7. alla lettera c) del comma 1 dell'art. 22, le parole 'di intervento' sono sostituite dalle seguenti: 'e le modalita' di intervento, compresa la possibilita' di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati';

    8. al comma 2 dell'art. 22, le parole 'il programma regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'la delibera triennale';

    9. il comma 3 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente:

      '3. La delibera triennale, che puo' essere oggetto di modifiche e integrazioni annuali, sentita la commissione consiliare competente, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.';

    10. al comma 1 dell'art. 24; le parole 'al programma regionale pluriennale' sono sostituite dalle seguenti: 'alla delibera triennale';

    11. alla lettera f) del comma 2 dell'art. 25, le parole 'al programma regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'alla delibera triennale';

    12. l'art. 26 e' sostituito dal seguente:

      'Art. 26 (Attuazione della delibera triennale). - 1. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti all'approvazione della delibera triennale. Secondo le modalita' definite dalla stessa delibera, le province trasmettono alla direzione generale competente i rispettivi piani annuali di attuazione e gestione.'.

      Art. 4.

      Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39

  6. Alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 2 dell'art. 4 e' abrogato;

    2. il comma 1 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:

      '1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi di cui all'art. 5.';

    3. dopo il comma 1 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente:

      '1-bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.'.

      Art. 5.

      Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9

  7. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (interventi per attivita' di promozione educativa e culturale) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1 dell'art. 4, le parole 'delibera-quadro triennale di promozione educativa e culturale' sono sostituite dalle seguenti:

      'delibera triennale di promozione educativa e culturale';

    2. al comma 2 dell'art. 4, le parole 'e, per i rispettivi territori, ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi' sono soppresse; le parole: 'delibera-quadro' sono sostituite dalle seguenti: 'delibera triennale';

    3. la rubrica dell'art. 5 e' sostituita dalla seguente: 'delibera triennale di promozione educativa e culturale';

    4. il comma 1, dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:

      '1. La giuntaregionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale, aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare competente.';

    5. all'alinea del comma 2 dell'art. 5, le parole 'La delibera quadro' sono sostituite dalle seguenti: 'La delibera triennale:';

    6. alla lettera a) del comma 2 dell'art. 5, le parole 'gli indirizzi' e 'le priorita'' sono soppresse; le parole 'campo culturale' sono sostituite dalle seguenti: 'materia di promozione educativa e culturale';

    7. il comma 3 dell'art. 5 e' abrogato;

    8. l'art. 6 e' abrogato;

    9. la rubrica dell'art. 7 e' sostituita dalla seguente:

      'Attuazione della delibera triennale';

    10. l'alinea del comma 1 dell'art. 7 e' sostituita dalla seguente:

      '1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la giunta regionale:';

    11. alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7, le parole 'previsto nella delibera-quadro' sono soppresse;

    12. alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7, le parole ', in attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera-quadro,' sono soppresse;

    13. alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, le parole 'ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi' sono soppresse;

    14. dopo il comma 1 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente:

      '1-bis. Il dirigente della direzone generale competente cura gli adempimenti conseguenti.';

    15. al comma 1 dell'art. 8, le parole 'delibera-quadro regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'delibera triennale';

    16. l'art. 12 e' abrogato.

      Art. 6.

      Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35

  8. Alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1 dell'art. 2, le parole 'sentita la commissione consiliare competente' sono soppresse;

    2. al comma 3 dell'art. 2, le parole 'direttore generale' sono sostituite dalle seguenti: 'dirigente della direzione generale competente'.

    Art. 7.

    Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28

  9. Alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (promozione e valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al...

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