LEGGE REGIONALE 10 marzo 2009, n. 4 - Disposizioni in materia di cultura - Modifiche alle leggi regionali n. 39/1974, n. 39/1984, n. 81/1985, n. 39/1991, n. 9/1993, n. 35/1995, n. 28/2008 - Collegato ordinamentale.
(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39
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Alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:
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al comma 4 dell'art. 10 le parole 'di cui al successivo art.
15' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'art. 16';
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l'art. 16 e' sostituito dal seguente:
'Art. 16 - 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva i criteri e le modalita' di intervento, compresa la possibilita' di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa, per la realizzazione delle iniziative in materia di musei di enti locali o di interesse locale.
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Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.';
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l'art. 17 e' abrogato.
Art. 2.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39
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Alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico) sono apportate le seguenti modifiche:
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i commi 1 e 2 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti:
'1. La giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi in conto capitale di cui all'art. 1.
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Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.';
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i commi 3 e 4 dell'art. 7 sono abrogati;
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i commi 1 e 2 dell'art. 9 sono abrogati;
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il comma 1 dell'art. 10 e' abrogato.
Art. 3.
Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81
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Alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:
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la lettera c) del comma 2 dell'art. 4 e' sostituita dalla seguente:
'c) approva la delibera triennale di cui all'art. 22 e le relative variazioni;';
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il comma 3 dell'art. 5 e' abrogato;
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alla rubrica del titolo III, la parola 'programma' e' sostituita dalla seguente: 'programmazione';
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la rubrica dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente 'delibera triennale';
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l'alinea del comma 1 dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente:
'1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:';
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alla lettera a) del comma 1 dell'art. 22, le parole 'gli indirizzi programmatici e' sono soppresse;
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alla lettera c) del comma 1 dell'art. 22, le parole 'di intervento' sono sostituite dalle seguenti: 'e le modalita' di intervento, compresa la possibilita' di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati';
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al comma 2 dell'art. 22, le parole 'il programma regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'la delibera triennale';
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il comma 3 dell'art. 22 e' sostituito dal seguente:
'3. La delibera triennale, che puo' essere oggetto di modifiche e integrazioni annuali, sentita la commissione consiliare competente, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.';
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al comma 1 dell'art. 24; le parole 'al programma regionale pluriennale' sono sostituite dalle seguenti: 'alla delibera triennale';
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alla lettera f) del comma 2 dell'art. 25, le parole 'al programma regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'alla delibera triennale';
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l'art. 26 e' sostituito dal seguente:
'Art. 26 (Attuazione della delibera triennale). - 1. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti all'approvazione della delibera triennale. Secondo le modalita' definite dalla stessa delibera, le province trasmettono alla direzione generale competente i rispettivi piani annuali di attuazione e gestione.'.
Art. 4.
Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39
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Alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) sono apportate le seguenti modifiche:
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il comma 2 dell'art. 4 e' abrogato;
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il comma 1 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi di cui all'art. 5.';
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dopo il comma 1 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente:
'1-bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.'.
Art. 5.
Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9
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Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (interventi per attivita' di promozione educativa e culturale) sono apportate le seguenti modifiche:
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al comma 1 dell'art. 4, le parole 'delibera-quadro triennale di promozione educativa e culturale' sono sostituite dalle seguenti:
'delibera triennale di promozione educativa e culturale';
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al comma 2 dell'art. 4, le parole 'e, per i rispettivi territori, ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi' sono soppresse; le parole: 'delibera-quadro' sono sostituite dalle seguenti: 'delibera triennale';
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la rubrica dell'art. 5 e' sostituita dalla seguente: 'delibera triennale di promozione educativa e culturale';
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il comma 1, dell'art. 5 e' sostituito dal seguente:
'1. La giuntaregionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale, aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare competente.';
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all'alinea del comma 2 dell'art. 5, le parole 'La delibera quadro' sono sostituite dalle seguenti: 'La delibera triennale:';
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alla lettera a) del comma 2 dell'art. 5, le parole 'gli indirizzi' e 'le priorita'' sono soppresse; le parole 'campo culturale' sono sostituite dalle seguenti: 'materia di promozione educativa e culturale';
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il comma 3 dell'art. 5 e' abrogato;
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l'art. 6 e' abrogato;
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la rubrica dell'art. 7 e' sostituita dalla seguente:
'Attuazione della delibera triennale';
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l'alinea del comma 1 dell'art. 7 e' sostituita dalla seguente:
'1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la giunta regionale:';
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alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7, le parole 'previsto nella delibera-quadro' sono soppresse;
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alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7, le parole ', in attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera-quadro,' sono soppresse;
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alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, le parole 'ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi' sono soppresse;
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dopo il comma 1 dell'art. 7 e' aggiunto il seguente:
'1-bis. Il dirigente della direzone generale competente cura gli adempimenti conseguenti.';
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al comma 1 dell'art. 8, le parole 'delibera-quadro regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'delibera triennale';
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l'art. 12 e' abrogato.
Art. 6.
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35
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Alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali) sono apportate le seguenti modifiche:
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al comma 1 dell'art. 2, le parole 'sentita la commissione consiliare competente' sono soppresse;
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al comma 3 dell'art. 2, le parole 'direttore generale' sono sostituite dalle seguenti: 'dirigente della direzione generale competente'.
Art. 7.
Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28
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Alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (promozione e valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
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al...
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