Ordinanza nº 261 da Constitutional Court (Italy), 13 Dicembre 2016

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione13 Dicembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 261

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Giorgio LATTANZI Giudice

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del decreto del Presidente della Corte costituzionale del 2 dicembre 2015, promosso dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Trentino–Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, con ricorso depositato in cancelleria il 9 giugno 2016 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2016, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che con ricorso depositato in data 9 giugno 2016, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino–Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Corte costituzionale, in riferimento allʼadozione, da parte del Presidente della Corte costituzionale, del decreto del 2 dicembre 2015 con il quale è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di correzione di due errori materiali dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 323 del 2013, presentata dalla Procura ricorrente con atto pervenuto alla Corte in data 26 ottobre 2015;

che tale provvedimento presidenziale, secondo la ricorrente, sarebbe lesivo delle prerogative costituzionali di indipendenza ad essa riconosciute dall’art. 108, comma secondo, della Costituzione;che la Procura regionale premette che, con ordinanza n. 323 del 2013, questa Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della asserita «pretesa» del Presidente della Repubblica di valutare, su diretta sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, la correttezza dell’operato della Procura della Corte dei conti di Bolzano, in relazione a due specifici procedimenti di responsabilità amministrativa; nonché a seguito della successiva asserita «interferenza», da parte dello stesso Presidente della Repubblica, con l’esercizio dell’attività della Procura medesima, attraverso contatti ufficiosi con i vertici della Corte dei conti;

che tuttavia, ad avviso della ricorrente, nel riferire le ragioni poste a fondamento del ricorso, nell’ordinanza n. 323 del 2013 viene riportato — contrariamente al chiaro ed univoco tenore testuale del documento richiamato nel ricorso — che il comunicato stampa del Quirinale del 4 marzo 2013 aveva smentito, anziché confermato, la consegna di un promemoria tra il Presidente della Provincia autonoma e il Presidente della Repubblica, o comunque l’illustrazione di esso da parte del primo; e viene altresì riportato che nello stesso comunicato stampa veniva smentito il coinvolgimento dei vertici della Corte dei conti nei termini descritti;

che in realtà, secondo la Procura contabile, nel ricorso era stato chiaramente evidenziato come il comunicato stampa avesse confermato l’illustrazione al Capo dello Stato di un promemoria da parte del Presidente della Provincia autonoma, limitandosi a smentire il fatto che «la Presidenza della Repubblica sia stata interessata ad inchieste sull’uso di fondi riservati della Provincia, di cui d’altronde non c’è alcun riferimento nel documento illustrato dal Presidente della Provincia autonoma nel corso di un colloquio istituzionale con il Capo dello Stato avvenuto all’inizio del mese di giugno del 2012»;

che la ricorrente osserva, inoltre, che il comunicato stampa del Quirinale non avrebbe spiegato in quale modo il Procuratore generale, a soli tre giorni dall’incontro istituzionale svoltosi il 5 giugno 2012 nel Palazzo del Quirinale, fosse stato messo a conoscenza delle improprie sollecitazioni rivolte dal Presidente della Provincia autonoma al Capo dello Stato;

che di conseguenza, la Procura contabile, ritenendo che le espressioni testuali contenute nell’ordinanza n. 323 del 2013 — a suo avviso totalmente difformi dalla realtà, di cui offrivano una ricostruzione non...

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