Sentenza nº 253 da Constitutional Court (Italy), 25 Novembre 2016

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione25 Novembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 253

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-25 agosto 2015, depositato il 25 agosto 2015 ed iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Alessandra Rava per la Regione Piemonte.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 21-25 agosto 2015, depositato il 25 agosto 2015 e iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 37, 38, 70, 104, 141, 142, 142-bis, 144, 152 e 153 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e dell’art. 117, secondo comma, lettere i) (recte: l) e g), della Costituzione.

    1.1.– Ritiene, anzitutto, il ricorrente che la legge reg. Piemonte n. 12 del 2015, contenente norme volte alla promozione di interventi di recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti, si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione a plurime disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 219 del 2006, nella parte in cui include tra i beni invenduti «i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all’eliminazione dal circuito commerciale» (art. 2, comma 1, lettera d).

    L’Avvocatura generale dello Stato premette che la disciplina delle condizioni di commerciabilità dei farmaci, del loro utilizzo e della loro destinazione, nonché delle eventuali ipotesi di ritiro dal commercio, atterrebbe, per evidenti ragioni, ai principi fondamentali della legislazione in materia di tutela della salute, rimessi alla potestà legislativa dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Tale disciplina sarebbe contenuta nel d.lgs. n. 219 del 2006, che – negli artt. 37, 38, 70, 104, 141, 142, 142-bis, 144, 152 e 153 – regola le ipotesi di ritiro dal commercio dei medicinali potenzialmente dannosi per la salute. Sono, in particolare, ricordate le norme contenute negli artt. 141 e 142 del d.lgs. n. 219 del 2006...

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