Ordinanza nº 247 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2016
Relatore | Franco Modugno |
Data di Resoluzione | 22 Novembre 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 247
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), così come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare e pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con ordinanze del 4 novembre 2014 e del 14 maggio 2015, iscritte ai nn. 97 e 177 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 37, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visti gli atti di costituzione della Nord Asfalti Srl e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Franco Modugno;
uditi gli avvocati Luca De Pauli per la Nord Asfalti Srl e Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore, rispettivamente, del 4 novembre 2014 (r.o. n. 97 del 2015) e del 14 maggio 2015 (r.o. n. 177 del 2015), il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), così come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare e pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
che entrambi i giudizi a quibus sono originati da ricorsi di società private avverso provvedimenti posti in essere, rispettivamente, dalla Provincia di Udine e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla base delle previsioni contenute in un regolamento regionale (Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.), anch’esso impugnato nei giudizi principali, adottato nell’esercizio di una competenza assegnata dalla disposizione censurata;
che la lettera l) del comma 1 dell’articolo censurato, contenuto in una legge recante «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti», attribuisce alla Regione la determinazione delle «garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell’impianto, nonché necessari al recupero dell’area interessata, ferma restando – ove ne ricorrano i presupposti – la responsabilità per danno ambientale»;
che i parametri...
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