Ordinanza nº 247 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 2016

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione22 Novembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 247

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), così come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare e pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con ordinanze del 4 novembre 2014 e del 14 maggio 2015, iscritte ai nn. 97 e 177 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 37, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di costituzione della Nord Asfalti Srl e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Luca De Pauli per la Nord Asfalti Srl e Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore, rispettivamente, del 4 novembre 2014 (r.o. n. 97 del 2015) e del 14 maggio 2015 (r.o. n. 177 del 2015), il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), così come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare e pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

che entrambi i giudizi a quibus sono originati da ricorsi di società private avverso provvedimenti posti in essere, rispettivamente, dalla Provincia di Udine e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla base delle previsioni contenute in un regolamento regionale (Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.), anch’esso impugnato nei giudizi principali, adottato nell’esercizio di una competenza assegnata dalla disposizione censurata;

che la lettera l) del comma 1 dell’articolo censurato, contenuto in una legge recante «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti», attribuisce alla Regione la determinazione delle «garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell’impianto, nonché necessari al recupero dell’area interessata, ferma restando – ove ne ricorrano i presupposti – la responsabilità per danno ambientale»;

che i parametri...

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