Ordinanza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 12 Ottobre 2016
Relatore | Giulio Prosperetti |
Data di Resoluzione | 12 Ottobre 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 223
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Alessandro CRISCUOLO Giudice
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Antonio Augusto BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1, lettera b); 4, comma 1, lettera b); 5; 7; 9, comma 1, lettera b); 10; 11, comma 1, lettera b), e 12 della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 22 gennaio 2016, depositato in cancelleria il 7 marzo 2016 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 22 gennaio 2016 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione, degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1, lettera b); 4, comma 1, lettera b); 5; 7; 9, comma 1, lettera b); 10; 11, comma 1, lettera b), e 12 della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)»;
che le norme censurate hanno novellato alcune disposizioni della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), disponendo, con un precetto avente identico contenuto in ciascuna di esse, che in caso di somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore dell’attività extralberghiera dovrà garantire la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi;
che, a parere del ricorrente, siffatta previsione determinerebbe una distorsione del mercato, a vantaggio delle sole aziende produttrici locali, in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e con i vincoli derivanti...
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