Ordinanza nº 223 da Constitutional Court (Italy), 12 Ottobre 2016

RelatoreGiulio Prosperetti
Data di Resoluzione12 Ottobre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 223

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Antonio Augusto BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1, lettera b); 4, comma 1, lettera b); 5; 7; 9, comma 1, lettera b); 10; 11, comma 1, lettera b), e 12 della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 22 gennaio 2016, depositato in cancelleria il 7 marzo 2016 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 22 gennaio 2016 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione, degli artt. 2, comma 1; 3, comma 1, lettera b); 4, comma 1, lettera b); 5; 7; 9, comma 1, lettera b); 10; 11, comma 1, lettera b), e 12 della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, recante «Modifica e integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)»;

che le norme censurate hanno novellato alcune disposizioni della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), disponendo, con un precetto avente identico contenuto in ciascuna di esse, che in caso di somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore dell’attività extralberghiera dovrà garantire la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi;

che, a parere del ricorrente, siffatta previsione determinerebbe una distorsione del mercato, a vantaggio delle sole aziende produttrici locali, in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e con i vincoli derivanti...

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