Sentenza nº 216 da Constitutional Court (Italy), 07 Ottobre 2016

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione07 Ottobre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 216

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Franco MODUGNO ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Palermo, nel procedimento penale a carico di S.P., con ordinanza del 15 settembre 2015, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 15 settembre 2015 il Tribunale ordinario di Palermo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in forza del quale l’esclusione del responsabile civile «è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato».

    Il giudice a quo premette di essere stato chiamato a procedere, con giudizio direttissimo susseguente a convalida dell’arresto, nei confronti di una persona imputata del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 589, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale), nonché del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): processo nel quale si erano costituiti come parti civili i congiunti della vittima.

    Riferisce, altresì, che in una precedente udienza il difensore dell’imputato aveva chiesto – senza opposizione delle parti civili – l’ammissione del suo assistito al giudizio abbreviato e la citazione, quale responsabile civile, di una società di assicurazioni, eccependo, a questo riguardo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, cod. proc. pen.

    Disposto il giudizio abbreviato, il rimettente reputa rilevante e non manifestamente infondata, quanto alla richiesta di citazione del responsabile civile, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

    In proposito, il giudice a quo osserva come la Corte costituzionale si sia già pronunciata su una precedente questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, cod. proc. pen., allora sollevata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Sassari. Detto giudice aveva rilevato come la norma censurata risultasse pienamente coerente con l’originaria fisionomia del giudizio abbreviato, stante la necessità di «non appesantire» con la presenza del responsabile civile un giudizio allo stato degli atti caratterizzato dalla massima celerità. Tale armonia era, tuttavia, venuta meno, trasformandosi in contrasto, a seguito delle successive radicali modifiche del rito alternativo, soprattutto ad opera della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense): modifiche a fronte delle quali il giudizio abbreviato, per caratteristiche e «impatto statistico», doveva essere considerato «un vero e proprio giudizio di merito, alternativo a quello ordinario». Di qui, dunque, il dedotto contrasto della norma tanto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della «disparità di trattamento riservata alla parte civile sul piano delle pretese risarcitorie»; quanto con l’art. 24 Cost., per la lesione del diritto di agire in giudizio della stessa parte civile; quanto, ancora, con l’art. 111 Cost., per il vulnus alla ragionevole durata del processo, inteso «come garanzia non solo per l’imputato, ma per tutte le parti processuali e per la collettività in generale».

    Con...

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