Ordinanza nº 180 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 2016
Relatore | Alessandro Criscuolo |
Data di Resoluzione | 15 Luglio 2016 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 180
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Paolo GROSSI Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Alessandro CRISCUOLO
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
- Silvana SCIARRA
- Nicolò ZANON
- Giulio PROSPERETTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001), promosso dal Tribunale ordinario di Bologna, nel procedimento vertente tra H.J.J.N. e lIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 13 marzo 2015, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dellanno 2015.
Visto latto di costituzione dellINPS, nonché latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 21 giugno 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi lavvocato Clementina Pulli per lINPS e lavvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza del 13 marzo 2015 (r.o. n. 161 del 2015), il Tribunale ordinario di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questultimo in relazione allart. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dellart. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2001), «nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, del beneficio dellassegno sociale previsto dallart. 3, comma 6°, della legge n. 335/1995 e successive integrazioni»;
che il giudice a quo ha premesso di essere stato investito del ricorso proposto da un cittadino siriano, regolarmente residente a Bologna dal 1° agosto 1992, avverso la determinazione amministrativa, con la quale lINPS, a norma della disposizione qui denunciata, aveva respinto la domanda di riconoscimento dellassegno sociale in quanto il richiedente non risultava in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
che, secondo il giudice rimettente, tale disposizione, si porrebbe in contrasto con lart. 10, primo comma, Cost., tenuto conto che, tra le norme internazionali...
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