LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2008, n. 18 - Legge comunitaria regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 51 del 15 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale Art. 1.

Finalita' 1. La regione Campania, in conformita' all'art. 117, commi 3, 5 e 9, della Costituzione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e delle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e successive modificazioni, nell'ambito delle proprie competenze, con la presente legge intende assicurare:

  1. la partecipazione attiva della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari;

  2. l'attuazione, nelle materie di competenza regionale, del diritto comunitario;

  3. un'organica informazione sulle politiche comunitarie di interesse regionale;

  4. un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione europea;

  5. la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze, ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea;

  6. agli enti locali ed ai soggetti della societa' civile la conoscenza e la partecipazione alle attivita' dell'Unione europea ed ai suoi programmi e progetti.

    Art. 2.

    Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario 1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le osservazioni della Regione sulle proposte di atti comunitari di cui alla legge n. 11/2005, art. 3, commi 1 e 2, e successive modificazioni, in conformita' all'art. 5 della medesima legge.

    1. La posizione della Regione e' trasmessa secondo le modalita' disciplinate dalla legge n. 11/2005, art. 5, comma 3.

      Art. 3.

      Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari e attuazione delle politiche europee 1. Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge.

      Art. 4.

      Verifica della conformita' dell'ordinamento regionale agli atti comunitari 1. Il Consiglio regionale effettua una verifica costante della conformita' dell'ordinamento regionale agli atti...

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